Il caso

Il primo studio di epidemiologia molecolare sulla sindrome da olio tossico (Toxic Oil Syndrome, TOS) è stato condotto in Spagna a metà degli anni novanta secondo un modello caso-controllo che confrontava la distribuzione di alcuni polimorfismi metabolici in soggetti affetti da TOS, in loro congiunti che non si erano ammalati e in controlli non imparentati. Ciascuno dei due set di controlli era appaiato ai casi con un rapporto di 1:1, per un totale di 70 triplette. Per utilizzare il materiale biologico donato dai partecipanti allo studio, i ricercatori avevano approntato una richiesta di consenso informato in cui si specificava che i responsabili della ricerca garantivano che i campioni di sangue e orina non sarebbero stati utilizzati per nessuno studio diverso da quello ivi specificato. In un tempo successivo, il Comitato etico per gli studi sul TOS ha messo a punto il regolamento della banca di materiale biologico. Esso stabiliva che il consenso informato firmato al momento della donazione dei campioni biologici permetteva di usare il materiale per studi intesi all’approfondimento della storia naturale del TOS, senza ulteriori specificazioni. Più recentemente, è stato elaborato un progetto inteso a indagare il ruolo di alcune espressioni del genoma (diverse da quelle relative ai polimorfismi metabolici) nell’eziologia del TOS. Il materiale rimasto disponibile dal precedente studio caso-controllo era idoneo a questo nuovo progetto. Dati i vincoli del precedente consenso informato, ci si è rivolti ai partecipanti al primo studio per ottenere un’estensione del consenso informato alla nuova ricerca. Due terzi dei soggetti sono stati rintracciati e nessuno ha rifiutato il nuovo consenso. Un terzo, invece, non è stato rintracciato (per sopravvenuto decesso, ma soprattutto per cambi d’indirizzo). I non rintraccibili (circa settanta persone: casi e controlli dei due tipi) contribuivano a una quota consistente di triplette, la cui esclusione avrebbe ridotto enormemente la potenza statistica dello studio.

Il quesito

E’ lecito utilizzare i materiali biologici dei settanta soggetti che non sono stati rintracciati, in assenza di un loro consenso informato specifico per il nuovo studio?

Il commento

Le circostanze sono pertinenti al principio di autonomia dei partecipanti. Non sembra esservi riferimento ai principi di beneficenza, non maleficenza e giustizia. Sicuramente il consenso informato con il quale sono stati ottenuti i campioni per il primo studio era esplicito sulle condizioni di custodia dei campioni ed era limitante sul loro uso per altri progetti di ricerca. La sua formulazione impone la sollecitazione di un nuovo consenso informato. D’altra parte, l’applicazione rigorosa del principio di autonomia e la richiesta di un nuovo consenso informato scritto a tutti i partecipanti (casi e controlli) si ripercuoterebbe sulla fattibilità del nuovo studio. Lo studio non ripete esattamente quanto previsto dal precedente consenso informato, ma segue la linea di studi sul TOS: è quindi ragionevole ritenere che i partecipanti manterrebbero la loro posizione di collaborazione mostrata per il precedente studio. Inoltre, non sembra che vi siano conseguenze negative per i partecipanti, dato che continuano a essere garantiti la confidenzialità e l’uso corretto dei campioni. Una riduzione del nuovo studio alle triplette in cui tutti e tre i componenti hanno rilasciato il consenso informato è inaccettabile per la perdita di informazione che ne deriverebbe. Il caso è connotato da alcune circostanze:

  • i vincoli del consenso informato originale derivavano da un eccesso di zelo dei ricercatori e non da una richiesta dei partecipanti allo studio;
  • nessuno dei soggetti rintracciati ai fini del secondo consenso informato ha rifiutato ed è quindi ragionevole ritenere che non vi sarebbero stati rifiuti tra i soggetti non rintracciati;
  • la validità dello studio può essere considerata un obiettivo ‘superiore’ nel senso di un beneficio alla comunità.

In conclusione, l’applicazione rigorosa del principio di autonomia avrebbe conseguenze peggiori della sua non applicazione.  Sembra quindi ragionevole fare una eccezione, limitatamente al nuovo studio, che non possa essere estesa a eventuali nuove ricerche. Per garantire il rispetto di tutti i partecipanti  allo studio, è indispensabile che i rappresentanti delle vittime della sindrome da olio tossico che siedono nel Comitato Etico manifestino chiaramente la loro accettazione di tale criterio di eccezionalità. Rimane comunque valido il principio che il modulo di consenso informato deve fare preciso riferimento a uno specifico protocollo di ricerca.

 

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