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Le normative che governano le nostre società devono cercare di tutelare gli interessi dei componenti ma spesso questi rischiano di entrare in conflitto tra di loro come succede tra interessi individuali e interessi collettivi.

Si tutela ad esempio la proprietà privata ma si prevede che ne possa esser prelevata una parte mediante imposte per poter soddisfare gli interessi collettivi, e in alcuni casi è persino possibile far degli espropri di edifici o terreni privati, ad esempio per costruire una strada o costruire un edificio di pubblica utilità.

Durante la pandemia Covid addirittura sono state limitate molte libertà individuali per garantire l'interesse collettivo del controllo della diffusione dei contagi.

In questi ultimi anni l'estendersi delle capacità di diffusione delle informazioni ha giustamente portato alla necessità di proteggere la nostra riservatezza dall'ingerenza di chicchessia, e così si è introdotta la nuova normativa sulla privacy.

Se consultiamo su internet come si è sviluppato il concetto di tutela della privacy e della relativa normativa troviamo le seguenti tappe:

1890 (Stati Uniti): I giuristi Samuel Warren e Louis Brandeis pubblicano sulla Harvard Law Reviewl'articolo "The Right to Privacy", definendolo come il “right to be let alone” (il diritto di essere lasciati soli).

1948: La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani riconosce la tutela della vita privata all'articolo 12.

1973 (Svezia): Viene emanata la prima legge nazionale al mondo sulla protezione dei dati personali (Data Act).

1978 (Germania): Il Land dell'Assia adotta la prima legge tedesca per reagire ai rischi di controllo di massa da parte dello Stato.

1981: Il Consiglio d'Europa adotta la Convenzione 108, il primo trattato internazionale vincolante sulla protezione dei dati.

1995 (Unione Europea): Viene emanata la Direttiva 95/46/CE per armonizzare la protezione dei dati nei paesi membri.

1996 (Italia): L'Italia recepisce la direttiva europea con la Legge 675/1996, istituendo il Garante per la protezione dei dati personali.

2003 (Italia): Viene emanato il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003), in vigore da gennaio 2004.

2016 (Unione Europea): Viene adottato il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR - Regolamento UE 2016/679), pienamente operativo dal 25 maggio 2018.

Quando all'inizio degli anni '70 ho iniziato ad occuparmi di statistica sanitaria non esisteva alcun vincolo al trattamento dei dati personali anche se deontologicamente nessuno di noi avrebbe abusato diffondendo dati sensibili. 

Ricordo sempre la necessità, nei miei primi anni di lavoro, di tener ben protetti dei file con dati personali come quando mi capitò di trovar indicata con nome e cognome la verginità delle pazienti con infezioni vaginali o come quando una ricercatrice trovò il nome del suo ex fidanzato nel file dei pazienti affetti da Aids. Oggi queste situazioni fortunatamente non sono più possibili e ciascuno ha il sacrosanto diritto di non far sapere a chiunque fatti e situazioni sensibili che lo riguardano.

L'introduzione della normativa di tutela della privacy è stata sicuramente un gran passo in avanti di civiltà e oggi se non ci fosse stata ci troveremmo al ludibrio di chiunque con tutti i mezzi disponibili, e anche abusati nella quantità, di diffusione delle informazioni nostre personali.

Però, è ovvio che per svolgere determinate attività è necessario registrare alcuni nostri dati permettendone la visione: ad esempio, in ospedale i nostri dati sono registrati sulla cartella clinica ma può prenderne visione solo chi si occupa della nostra assistenza. Ovvero le prescrizioni di farmaci sono necessariamente nominative e quindi il farmacista può facilmente intuire di cosa siamo affetti.

Insomma, la riservatezza non può essere confusa con la segretezza; può venire a conoscenza dei nostri dati chi ha il nostro consenso o chi tutela degli interessi pubblici rilevanti. La polizia stradale ha tutto il diritto di sapere se abbiamo bevuto troppo alcol perché deve proteggere dai rischi eventuali della nostra ubriachezza! Per svolgere certe attività o per essere ammessi in determinati ambienti talvolta è necessario presentare un certificato di salute. Quindi, quando è necessario proteggere un interesse collettivo può essere indispensabile rinunciare spontaneamente alla nostra privacy se vogliamo svolgere attività, e talvolta questo avviene senza che sia sempre necessario il nostro consenso.

In tutti questi casi, comunque, vengono specificate sia le circostanze sia i soggetti che possono, perché spesso devono, conoscere delle nostre determinate informazioni personali anche se molto sensibili.

Diversa è invece la situazione che riguarda la registrazione e l'uso di dati di interesse della ricerca epidemiologica. In questo caso i singoli soggetti non hanno alcun interesse personale a render conoscibili i propri dati, ma l'interesse è solo della collettività. Precisiamo che questo interesse deve essere rilevante, serio, eticamente approvabile, scientificamente gestito.

Se in teoria i dati registrati fossero realmente anonimi, non sorgerebbe alcun vincolo di riservatezza, ma la questione sta proprio nel definire l'anonimato, e non basta che non ci sia il nome e cognome ma le informazioni raccolte non devono permettere di ricostruire l'identità dei soggetti.

E così, ad esempio, se accanto all'informazione di un decesso, di un ricovero, o di un altro evento non c'è il nome del soggetto ma la data e il luogo dell'evento, l'età e il genere o altro, allora il più delle volte, almeno teoricamente, l'identità potrebbe essere ricostruita. Per questa ragione oggi molti file con dati sanitari vengono rilasciati con informazioni molto aggregate in modo da garantire la non identificabilità del soggetto.

Si sono proposte molte possibili soluzioni di pseudo anonimizzazione dei file ma si può dimostrare che se le informazioni sono realmente analizzabili, allora sicuramente l'identità potrebbe esser ricostruita. E allora che fare? rinunciare a far ricerca epidemiologica o accettare che la facciano i soli soggetti che raccolgono i dati? Le ASL, la Regioni, l'Istat, il Ministero della Salute: tutti costoro, ad esempio, hanno disponibilità dei dati personali completi relativi ai certificati di decesso. Solo loro devono poter farne uso dettagliato e agli altri deve solo esser consentito analizzare dati con categorie riaggregate come classi di età quinquennali, solo province di residenza, nessuna data del decesso altre all'anno, eccetera?

Chi svolge determinate funzioni pubbliche, come ad esempio i funzionari degli stessi enti o un magistrato, può ottenere l'accesso completo ai dati ma il ricercatore scientifico no! Ciò significa che solo ai primi è dato di tutelare un interesse collettivo che superi gli interessi individuali alla riservatezza, mentre ai ricercatori viene negata.

Allora credo che l'unico modo per superare il problema sia quello di creare una nuova figura che potremmo, con un po' di ironia, chiamare di "ricercatore giurato".

Un ricercatore che deve dare prova delle sue capacità scientifiche e tecniche per analizzare i dati e che si impegni con giuramento a non rivelare in alcun modo le identità dei soggetti di cui analizza le informazioni.  Se questo poi invece dovesse accadere allora il ricercatore perderebbe per sempre questa sua possibilità e dovrebbe esser punito con sanzioni molto più gravi rispetto a quelle con cui vien punito chi diffonde informazioni riservate.

La conoscenza dei fatti da parte di un magistrato, l'uso dei dati da parte di un amministratore pubblico, l'accesso a tutte le informazioni da parte di chi gestisce la raccolta e la conservazione dei dati, ecc. tutti costoro tutelano un interesse collettivo superiore all'interesse individuale dei singoli soggetti? Credi sia così.

Ma allora un ricercatore serio, titolato, valutato, non tutela anch'esso un interesse collettivo che può considerarsi al di sopra degli interessi individuali? Certo tutti costoro devono rispettare la non comunicabilità delle informazioni individuali, ma se hanno a cuore gli obiettivi ottenibili con la ricerca, non saranno a rischio di trasgredire gli obblighi di riservatezza.

Allora forse dovremmo chiedere al legislatore di studiare un’ipotesi di figura di "ricercatore giurato" e se questa sarà ben costruita non potrà che beneficiarne la salute collettiva con una maggiore apertura alle possibilità di ricerca scientifica. 

Apriamone un dibattito tra epidemiologi e se troveremo un consenso facciamone proposta di istituzionalizzazione, almeno sperimentale, al nostro legislatore. Potrebbe essere molto utile raccogliere molti esempi di analisi che non si sono potute effettuare per i blocchi dovuti al rispetto della privacy evidenziando quanto questi possono aver nuociuto agli interessi collettivi e, conseguentemente, anche a degli interessi individuali.

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