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La valutazione del danno sanitario in Puglia
Riassunto
Considerazioni e suggerimenti sulla Legge riguardante la Valutazione del Danno Sanitario (VDS) approvata recentemente dalla Regione Puglia.
Lo scorso 20 luglio il Consiglio regionale della Regione Puglia ha approvato la legge “Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale”.
Considerazioni e qualche suggerimento sulla Legge riguardante la Valutazione del Danno Sanitario (VDS) approvata recentemente dalla Regione Puglia.
Lo scorso 20 luglio il Consiglio regionale della Regione Puglia ha approvato la legge “Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale” (LR 21/2012 Pubblicata, con dichiarazione di urgenza, nel Bollettino Ufficiale della Regione n.109 del 24 luglio 2012).
La legge, che come vedremo di seguito è basata sulla valutazione del danno sanitario (VDS), ma al proprio interno fa riferimento all’impatto sanitario, si colloca in una difficile situazione di vuoto legislativo in materia e necessita di un regolamento attuativo che, per il contesto e per la complessità dei temi toccati dal dispositivo, non sarà sicuramente facile mettere a punto da parte della commissione specificamente costituita.
Per dare un contributo di seguito riporto qualche breve considerazione e qualche suggerimento.
All’Articolo 1, in cui si definisce lo scopo di prevenire ed evitare un pericolo grave per la salute degli esseri viventi e per il territorio regionale, si specifica che ci si riferisce a pericolo immediato o differito. Questa specifica non è di poco conto perché il doppio concetto di immediato e differito, sul piano epidemiologico richiama i rischi di effetti sia a breve termine sia a medio-lungo termine e anche a quelli per le future generazioni.
I successivi commi 2 e 3 dell’art.1, specificano che le aree interessate sono quelle di Brindisi e Taranto, e che le disposizioni si applicano agli stabilimenti, insediati nelle due zone, nonché a tutte le parti impiantistiche a essi connesse, che sono soggetti ad Autorizzazione integrata ambientale (AIA) e che sono o fonte di emissioni di Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), o scaricano in mare o nei corpi idrici del bacino regionale reflui di processo e acque di raffreddamento e di trattamento rivenienti da attività lavorative, oppure impiegano per le loro attività materiali e composti polverulenti di cui all’articolo 269, comma 12, del d.lgs. 152/2006.
All’Articolo 2, Valutazione del danno sanitario (VDS), si spiega che l’Agenzia regionale dei servizi sanitari (AReS), l’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente della Puglia (ARPA Puglia) e l’Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, sotto il coordinamento di ARPA Puglia, devono congiuntamente redigere, con cadenza almeno annuale, un rapporto di Valutazione del danno sanitario (VDS), con criteri che dovranno essere definiti da regolamento approvato dalla Giunta regionale. Un compito molto complesso e delicato perché dovrà individuare le modalità e gli indicatori idonei a rispondere agli obiettivi.
Di seguito viene stabilito che il rapporto VDS deve essere predisposto entro novanta giorni dalla data di approvazione del regolamento, una assunzione stringente ma che potrà avvalersi delle tante conoscenze acquisite.
Gli Articoli 3 e 4, riferiti rispettivamente alle emissioni in atmosfera e nei corpi idrici, stabiliscono che nel caso il rapporto VDS evidenzi criticità, gli stabilimenti devono ridurre i valori di emissione massima degli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità. Una proposizione questa che presuppone un forte affidamento alle evidenze su emissioni-esposizione-danno, libero da strumentalizzazioni tese a minimizzare la portata ed ampliare il valore dell’incertezza.
Inoltre nella LR si asserisce che la riduzione di inquinamento da prescrivere “è determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore medio calcolato sui dati disponibili dei precedenti cinque anni”. Anche questo meccanismo dovrà essere inequivocabilmente precisato per non lasciare dubbi interpretativi o procedurali.
Il comma 2, richiama all’obbligatorietà di “adozione di sistemi di campionamento in continuo delle emissioni convogliate di tutti gli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità, ove tecnicamente fattibile.” Al proposito si fa notare che i campionamenti in continuo possono essere definiti ex-ante sulla base delle notevoli conoscenze fino ad oggi acquisite.
L’Articolo 6 Attuazione delle misure di mitigazione, vigilanza e controllo, fissa le procedure di invio del Rapporto VDS alle aziende, gli adempimenti della Giunta Regionale, gli obblighi delle aziende a presentare un piano da attuarsi entro i successivi dodici mesi, gli oneri connessi all’esecuzione del piano a totale carico dei soggetti gestori, le misure nei casi di inottemperanze che includono fino alla sospensione dell’esercizio dell’impianto.
Al comma 6, si stabilisce che il Rapporto VDS e i piani di riduzione sono trasmessi all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per le determinazioni di propria competenza.
Infine ai commi 7, 8 e 9, dedicati a nuovi stabilimenti, si fa riferimento alla necessità di presentazione di un documento di non aggravio degli impatti sanitari da inquinamento ambientale, approvato da AReS, ARPAP, ASL, che assume rilevanza per la VIA e l’AIA: “il rapporto VDS costituisce elemento essenziale per la formulazione dei pareri di competenza regionale”.
Dunque, il dispositivo attuativo dovrà disciplinare molte delle azioni enunciate in generale nella LR, cercando di dare alla Valutazione del Danno Sanitario un’accezione propositiva e non difensiva, dove il Danno sanitario, già avvenuto e per questo già studiato, dovrebbe servire per effettuare stime preventive di impatto sulla salute in accezione preventiva.
Anche in considerazione dell’elevata conflittualità esistente e prevedibile, ritengo che ci sia bisogno di una fase molto ben strutturata e fortemente collaborativa. Le procedure formalizzate di Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) (si veda ad esempio: http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/moniter/quaderni/02_VIS.pdf) ed in particolare di Valutazione Integrata di Impatto Ambiente e Salute (VIIAS), possono aiutare nella definizione del regolamento, specie per quanto riguarda i metodi e le tecniche di partecipazione e comunicazione e di valutazione dell’efficacia dei provvedimenti sulla effettiva riduzione dei fattori di rischio e degli effetti sulla salute correlati.
La previsione di una conferenza di consenso tra i deversi soggetti interessati potrebbe rappresentare un utile punto di partenza.
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4.
Conoscenza e Politica a Taranto
Ho partecipato al Workshop che si è svolto a Taranto 23 - 24 luglio 2012 sul tema “Valutazione economica degli effetti sanitari dell’inquinamento atmosferico : la metodologia dell’EEA”
Aldilà degli specifici contenuti, questo incontro è stato per me particolarmente interessante per diverse ragioni . Di fronte ad un problema evidentemente enorme come quello dell’ILVA, con le sue implicazioni, economiche (appunto!), ambientali, sociali, sanitarie etc., ho visto amministratori, ricercatori e cittadini, che l’uno di fronte all’altro, anche con modi talvolta eclatanti, discutevano insieme del futuro della loro città.
In quella occasione è stata presentata la Legge della Regione Puglia sulla VDS, che rappresenta in effetti la formalizzazione di un esigenza avvertita da tutti e cioè che pur nel contesto della incertezza e del confronto aperto, la salute e l’ambiente devono diventare un elemento essenziale nelle scelte per lo sviluppo di una comunità. La domanda di conoscenza e di partecipazione implica quasi sempre conflitti che si possono evitare solo escludendo le emozioni come unico punto di riferimento. In altre parole le controversie - generalmente - si risolvono nell’ambito di un confronto chiaro, ma civile, in ogni caso deve essere sempre ben chiara la consapevolezza dell’errore anche su quegli aspetti che appaiono certi. In definitiva, la possibilità di fondare l’opinione sulla ragione (come avviene in ambito scientifico) è sicuramente applicabile anche nella pratica politica.
In una parola, estremizzando forse il contesto reale, qual è il “segreto” di questo rapporto virtuoso tra Conoscenza e Politica come è emerso in quell’incontro e in quella legge? Il rispetto, da parte dei tecnici per la Politica, ma anche dei politici nei confronti della Scienza. In ogni caso da parte di tutti nei confronti dei cittadini, cioè della “Città”
Dott. Paolo Lauriola
Direzione Tecnica, Centro Tematico "Ambiente e Salute"
ARPA Emilia-Romagna
Via Begarelli 13
41100 Modena
e-mail plauriola@arpa.emr.it
3.
Epidemiologia ambientale veterinaria
Con molto interesse e piacere partecipo alla discussione sulla Legge riguardante la Valutazione del Danno Sanitario (VDS) approvata recentemente dalla Regione Puglia, stimolato da Liliana Cori.
La legge in oggetto rappresenta un risvolto molto importante nella legislazione ambientale, ma si evidenziano ancora delle grandi mancanze legate all’inconsapevolezza che le “questioni” ambientali sono “questioni” multidisciplinari che devono essere affrontate da un tavolo tecnico composto da professionisti di vari ambiti: dal medico al veterinario, dall’ingegnere al geologo e così via.
Da una prima lettura della legge, a mio avviso trapela proprio questa lacuna.
Infatti, manca sicuramente il supporto medico-veterinario nella valutazione del pericolo, sia immediato che differito, per la salute degli esseri viventi e per il territorio regionale.
La valutazione dello stato di salute degli animali prima che dell’uomo, infatti è in grado di anticipare informazioni sanitarie importantissime nella definizione del pericolo, sia immediato che differito. Informazioni di epidemiologia ambientale veterinaria sarebbero importanti per una corretta gestione sanitaria del territorio, anche al fine di ridurre le esposizioni di contaminanti ambientali all’uomo attraverso il consumo di alimenti di origine animale.
Ho avuto, personalmente, l’occasione di seguire in passato alcuni risvolti sulla salute degli animali degli effetti dell’ ambientale in quelle zone, con risultati interessanti che andrebbero ripresi e meglio supportati “ Lesions associated with mineral deposition in the lymph nodes and lungs of cattle: a case-control study of environmental health hazard. Perillo A, Paciello O, Tinelli A, Morelli A, Losacco C, Troncone A. Folia Histochem Cytobiol. 2009;47(4):633-8.”
Spero che il Presidente consideri i miei commenti nella definizione di una commissione specificamente costituita per la definizione del regolamento attuativo della Legge.
Orlando Paciello, DVM PhD
Direttore del Corso di Perfezionamento in
"Epidemiologia ambientale veterinaria e gestione sanitaria del territorio" presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II.
via Delpino, 1 - 80137 Napoli
paciello@unina.it
2.
Da parte dell'Area a rischio...
Il cambiamento epocale è reale e lo stiamo vivendo sulla nostra pelle ormai da alcuni mesi. E’ vero altresì che la voce dell’epidemiologia locale è spesso inascoltata; nelle aree a rischio pugliesi (Brindisi, Taranto ed anche Lecce) non sono recenti le valutazioni che denunciano l’eccesso di mortalità per tutti i tumori, ca polmonare, mesotelioma pleurico ecc… bensì risalgono ormai ad una decina di anni, ma solo la perizia epidemiologica sembra aver catalizzato l’attenzione di tutti, in ambito mediatico e in ambito scientifico. Ben venga, se questo serve a rimarcare che l’epidemiologia non è inutile, il momento è importante e bisogna cogliere l’occasione al volo… prima che l’interesse si assopisca e tutti tornino nello stato di sonno veglia che ci ha investiti in questi anni. Ma il compito è molto arduo! Sembra impossibile riuscire a stabilire l’entità della riduzione dei valori di emissione in atmosfera degli inquinanti in proporzione al danno accertato… nella norma risulta quasi implicito che sia semplice valutare l”entità” del danno (da correlare all’inquinamento ambientale) e di conseguenza quantificare la proporzione di emissioni da abbattere, ma in qualche modo riusciremo a rompere questo argine e riferendoci alla corposa letteratura scientifica ora disponibile (chissà quanti fra gli stakehoder di questo ambito hanno ritenuto lavoro inutile i vari report del’ISS CNR pubblicati in questi anni!), riusciremo ad avviare questo nuovo percorso e a realizzare una “sperimentazione” che sia utile a chi, suo malgrado, condivide con noi la brutta definizione di “Area ad elevato rischio di crisi ambientale”…
1.
una normativa per l'epidemiologia italiana
La legge sulla VDS della Regione Puglia segna a mio avviso un cambiamento epocale dal punto di vista culturale nel nostro Paese, e non solo perche’ per la seconda volta compare il tema della VIS in ambito normativo (la prima volta fu in Abruzzo, con Legge approvata dalla Giunta regionale guidata da Ottaviano del Turco, ma la norma venne abolita dalla Giunta successiva) ma perche’ da’ all’epidemiologia una collocazione istituzionale nuova.
Come tutti sanno non esiste nessuna legge o norma nazionale che disciplini l’attivita’ epidemiologica a livello nazionale e la inserisca in un contesto normativo, come avviene per (quasi) tutte le attivita’ sanitarie svolte dai diversi servizi, sia del Dip.to di Prevenzione (Igiene Pubblica, Igiene alimenti, Prevenzione e sicurezza sul lavoro), sia degli altri servizi sanitari.
Questo implica che ai risultati epidemiologici non si da’ (o non si vuole dare) alcun valore d’uso pratico e scarsa (o nulla) influenza sulle decisioni in contesti problematici (particolarmente in campo ambientale).
Questo nonostante sia quasi sempre la popolazione (o i Sindaci per essa) a chiedere indagini epidemiologiche dalle quali si aspetta una risposta ai propri timori e decisioni conseguenti immediate.
Inoltre questa debolezza fa si’ che, non esistendo nessun obbligo, in alcune regioni si possa anche fare a meno di un servizio di epidemiologia, o lo si possa chiudere dove gia’ esiste, non essendoci alcuna norma a sua protezione, in periodo di crisi economica e di spending review.
Questo fa si’ anche che l’epidemiologia si sia storicamente collocata tendenzialmente in ambito universitario, o in Istituti di ricerca, e raramente in contesti di servizio pubblico.
La legge sulla VDS della Regione Puglia da’ invece per la prima volta in Italia un assetto normativo e un valore d’uso all’attivita’ epidemiologica, nonche’ implicitamente un riconoscimento esistenziale, anche se in ambito ristretto e con molte limitazioni (solo a livello regionale e solo in campo ambientale e solo nelle aree ad alto rischio di interesse nazionale).
Nella normativa pugliese vi e’ un aspetto che desidero sottolineare e che forse non tutti hanno colto: una valutazione epidemiologica che confermasse al presenza di un danno sulla salute statisticamente significativo non potra’ che determinare di fatto la sospensione delle autorizzazioni amministrative che regolano il funzionamento di un impianto industriale e la revisione delle stesse. Il tutto e’ limitato ai casi citati, ma si tratta, storicamente e culturalmente, come dicevo, di un passo avanti epocale, perche’ la decisione e’ amministrativa e non giuridica (come avviene nei casi in cui sia una procura della repubblica a chiedere agli epidemiologi una dimostrazione di un danno alla salute da utilizzare in una causa).
Molto dipendera’ dal Regolamento di attuazione che dovra’ essere emanato e su cui si giochera’ gran parte della partita successiva.
Resta in ogni caso la svolta culturale: nasce in una regione italiana un’epidemiologia di servizio con compiti chiari, responsabilita’ certe, impatto sulle decisioni, visibilita’ mediatica.
Da parte mia non posso che inviare un caloroso augurio ai colleghi pugliesi che inizieranno a breve questa avventura, che seguiro’ senz’altro con molto interesse.
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Ennio Cadum
Responsabile
SC Epidemiologia e salute Ambientale
Arpa Piemonte
Via Sabaudia 164
10095 Grugliasco (TO)
e.cadum(at)arpa.piemonte.it
www.arpa.piemonte.it
5.
Ambiente: dati epidemiologici e reinterpretazione teleologica
In rete ho trovato questa intervista: http://www.youtube.com/watch?v=fmpBI7FH4Q4.
L'avvocato Francesca Fragale dice "Abbiamo presentato un esposto affinché la Procura verifichi se esista o meno un nesso di causalità materiale tra l'insorgenza NUMEROLOGICA di tot casi di patologie infantili tumorali e le fonti inquinanti esistenti nel territorio".
Gli epidemiologi da anni hanno misurato l'effettivo aumento d'incidenza di alcune forme di neoplasie infantili. E' interessante la reinterpretazione della società civile di questi dati, per effetto del passaggio da una cultura deterministico-scientifica a quella finalistica-teleologica diffusa nella popolazione.
Non è casuale l'utilizzo del termine NUMEROLOGICA da parte dell'avvocato.
La diversa rappresentazione dei numeri stessi da parte del mondo scientifico meccanicistico e della popolazione che gioca al Superenalotto e agli altri giochi d'azzardo è un motivo di riflessione importante. Non si tratta di un semplice problema di comunicazione.
Il legislatore, usualmente, fa parte del secondo ambito culturale.