La nuova ordinanza della Corte d’Appello di Milano si inserisce nel procedimento promosso da un gruppo di genitori e cittadini tarantini, che si erano rivolti alla giustizia civile chiedendo tutela rispetto ai rischi per la salute derivanti dalle emissioni dello stabilimento siderurgico. Con il decreto del 27 luglio 2026 la Corte aveva ordinato l’interruzione entro 90 giorni dell’attività produttiva dell’area a caldo dell’ex Ilva, fino alla completa rimozione dell’amianto ancora presente negli impianti e all’adozione delle misure necessarie a ricondurre le emissioni di polveri sottili entro livelli di sicurezza. Ilva e Acciaierie d’Italia, oltre a impugnare il provvedimento in Cassazione, ne avevano chiesto la sospensione, prospettando i gravi danni economici e occupazionali conseguenti allo spegnimento dell’area a caldo. L’ordinanza del 9 settembre non torna sul merito del decreto di luglio, ma respinge questa richiesta di sospensione, lasciandone quindi pienamente efficace l’ordine.

L’ordinanza del 9 settembre 2026 respinge la richiesta di sospendere l’efficacia del decreto della Corte d’Appello del luglio 2026, e dunque non ci sarà lo stop alla chiusura dell’area a caldo entro ottobre. Il procedimento ex art. 373 c.p.c. è circoscritto alla verifica dell’eventuale grave e irreparabile danno derivante dall’esecuzione del provvedimento. Nel valutare tale profilo, la Corte richiama e conferma alcuni principi di grande rilievo per il rapporto tra produzione industriale, salute, valutazione preventiva e transizione.
La decisione della Corte d’appello di Milano segna un passaggio di grande rilievo: nel conflitto tra prosecuzione dell’attività produttiva e tutela della popolazione, riafferma la priorità del diritto alla salute. A Taranto da oltre un decennio la salute è costantemente richiamata nel dibattito pubblico e negli atti istituzionali, è stata oggetto di continue valutazioni di impatto, ma ha risentito pesantemente di decisioni che hanno continuato a essere condizionate da esigenze produttive, occupazionali ed economiche, mentre si accumulavano costi sanitari, ambientali, sociali e finanziari.

La lunga vicenda mostra che senza una strategia di sviluppo sostenibile capace di tenere insieme ambiente-salute-lavoro, la difesa dell’occupazione attraverso il rinvio della trasformazione produttiva può finire per compromettere sia la salute e l’ambiente sia lo stesso lavoro. Taranto è un caso emblematico del fatto che il costo dell’attesa non si misura soltanto in malattia ed esposizioni evitabili, ma anche nelle occasioni perdute di riconversione, innovazione e costruzione di un futuro produttivo diverso.

La salute assume una posizione prioritaria

Il passaggio più netto dell’Ordinanza riguarda il bilanciamento tra interessi contrapposti: la Corte pone di fronte al danno economico derivante dalla compromissione degli impianti l’esigenza di tutelare il «diritto alla vita ed alla salute», definiti «valori di prioritario rilievo costituzionale». È da sottolineare che nella parte conclusiva il principio viene ulteriormente rafforzato attraverso il richiamo al nuovo art. 41, secondo comma, della Costituzione: «l’iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla salute o all’ambiente». 

Ma la Corte va anche oltre affermando che in presenza di conflitto tra esercizio dell’attività d’impresa e diritto dei cittadini alla salute, deve prevalere quest’ultimo.

Questo passaggio concettuale va oltre la tradizionale contrapposizione tra salute, lavoro e produzione: la salute non è una variabile indefinitamente contemperabile con gli altri interessi. Esiste un limite oltre il quale il bilanciamento cede alla necessità di proteggere la salute e interrompere l’esposizione al rischio.

Il rispetto dei limiti non equivale automaticamente alla tutela della salute

Per le conseguenze sul piano epidemiologico questo è forse uno dei passaggi più importanti. Richiamando il precedente decreto, l’ordinanza ricorda che, per le polveri sottili, il rispetto dei valori limite non era stato ritenuto idoneo a scongiurare il pesante rischio sanitario; rileva inoltre che le Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) succedutesi dal 2011 non avevano considerato tutte le sostanze inquinanti provenienti dagli impianti, due concetti chiave stabiliti dalla Sentenza della Corte di Giustizia europea del 25 giugno 2024.

È essenziale anche la distinzione che conformità normativa non significa necessariamente assenza di rischio sanitario: musica per le orecchie di chi da anni sostiene che non è sufficiente limitarsi a stabilire se le emissioni rispettino valori fissati dalla normativa, ma occorre garantire che l’impatto di quelle emissioni non produca rischi aggiuntivi sulla popolazione esposta, considerando esposizioni multiple, condizioni pregresse, vulnerabilità socio-ambientali e quadro epidemiologico del territorio.

Dal monitoraggio del danno alla prevenzione

Particolarmente significativa è l’espressione utilizzata nel provvedimento richiamato dalla Corte: una situazione di «perenne monitoraggio» mentre continuano a essere osservati eccessi di mortalità e ospedalizzazione. 

La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 25 giugno 2024, come richiamata dalla Corte milanese, porta questa logica alle sue conseguenze: quando sussistono pericoli gravi e rilevanti per ambiente e salute, l’interpretazione della direttiva 2010/75 impone la sospensione dell’installazione.

La valutazione preventiva deve entrare nelle decisioni

Il percorso argomentativo dell’Ordinanza rafforza la necessità di valutazioni preventive di impatto. Se la conformità ai limiti non basta e occorre impedire il concretizzarsi di un grave rischio sanitario, la salute deve entrare prima - e dentro – l’iter autorizzativo, non essere misurata solo a valle dell'attività. Si passa così da un’epidemiologia orientata alla documentazione del danno a un’epidemiologia della prevenzione, capace di guidare la scelta tra scenari alternativi.

La decarbonizzazione deve diventare un vincolo concreto

L’ordinanza è particolarmente interessante anche quando affronta l’argomento secondo cui lo spegnimento dell’area a caldo comprometterebbe il percorso di decarbonizzazione. La Corte richiama il precedente decreto, nel quale si afferma che «la previsione della decarbonizzazione presuppone l’insostenibilità dell’attuale sistema produttivo». Sottolinea inoltre che l’AIA ha durata di dodici anni e che, in assenza di un vincolo cogente tra i piani di decarbonizzazione e la prosecuzione dell’attività a ciclo integrale, la produzione potrebbe continuare per altri dodici anni senza decarbonizzazione. Si ricorda in proposito che Comune, Provincia di Taranto e Regione Puglia non avevano espresso parere favorevole all’AIA 2025 proprio per la mancanza di tempi certi.

Viene rafforzato il principio cardine che la decarbonizzazione non può essere una promessa futura utilizzata per legittimare la prosecuzione indefinita del presente, ma deve trasformarsi in un programma verificabile, con tecnologie, investimenti, scadenze e vincoli cogenti. In forma più cruda si può dire che la sostenibilità futura non può diventare la giustificazione dell’insostenibilità presente.

Il lavoro dentro la trasformazione, non contro la salute

La Corte ricorda che il conflitto tra tutela della salute e tutela del lavoro nello stabilimento di Taranto è noto da anni e che la sospensione non può essere considerata un evento improvviso, bensì un evento prevedibile sul quale avrebbe dovuto misurarsi nel tempo anche la responsabilità imprenditoriale.

È significativo anche il richiamo al parere della Procura generale: la prospettiva occupazionale non sarebbe priva di alternative, perché le maestranze potrebbero essere impiegate nella sostituzione degli impianti, programmando la trasformazione in modo da garantire continuità lavorativa.

Il punto non è semplicemente anteporre la salute alla produzione, ma superare un modello industriale che pianifica i volumi per poi limitarsi a mitigare il danno sanitario ex post. La tutela della salute va integrata nella progettazione stessa del sito: decarbonizzazione, tempi certi di riconversione e salvaguardia del lavoro cessano di essere vincoli esterni e diventano parametri per definire quale sviluppo sia, concretamente, sostenibile.

Fonte

Corte d’Appello di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 9 settembre 2026, R.G. nn. 2326/2026 e 2327/2026, relativa all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto n. 425/2026.

 

 

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