«La sottile patina della civilizzazione si basa su quella che può essere una fede solo illusoria in una nostra comune umanità. Illusoria o no, faremo bene a rimanere aggrappati ad essa. Certamente è quella fede - e i vincoli che pone ai cattivi comportamenti umani - che per prima svanisce in tempi di guerra o di tumulto civile». 

                       (Tony Judt, NY Review of Books, 2010; LVII (5): 1)

Sull’onda della vicenda Roggero e con l’intento dichiarato di innalzare il livello di sicurezza dei cittadini, la Lega, senatore Claudio Borghi in testa, propone, secondo quanto riportato da La Repubblica del 19 luglio 2026, un emendamento integrativo dell’art. 52 del codice penale. In continuazione del testo attualmente vigente, l’emendamento introdurrebbe il seguente paragrafo:

«In caso di aggressione a mano armata all'interno del proprio domicilio o del proprio esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale, qualsiasi reazione posta in essere nell'immediatezza del fatto da chi subisce l'aggressione è non punibile, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta»

(c’è qualche sintonia con quanto riporta un altro titolo del giornale “Vannacci tra slogan e magliette: ‘Se uno mi entra in casa rinuncia alla vita’”).

Per evitare dubbi nell’applicazione della legge e per chiarezza e completezza i firmatari della proposta dovrebbero aggiungere come logica conseguenza del loro testo:

«In queste circostanze il cittadino aggredito è autorizzato, qualora lo giudichi a sua sola discrezione necessario, a comminare all’aggressore e eseguire immediatamente la pena di morte, in deroga all’art. 27 della Costituzione che trattando delle pene stabilisce ‘Non è ammessa la pena di morte”».

La formulazione del tutto generale della proposta implica che anche medici e operatori sanitari potrebbero utilizzare questa forma di “tutela” della propria sicurezza. Non so se sia più grave che gli estensori della proposta di legge non si rendano conto o che, pur rendendosene conto, propongano coscientemente un testo che comporterebbe, né più né meno, l’introduzione anticostituzionale della pena di morte, amministrabile per via extra-giudiziaria, nell’ordinamento legislativo della Repubblica italiana.

La prevenzione della pena di morte, come della tortura e di altre gravi offese all’integrità fisica e psicologica delle persone rientrano pienamente nell’ambito professionale di medici, epidemiologi, operatori della sanità: sia nel senso negativo di rifiuto di partecipare a qualsiasi intervento inteso a realizzare atti di questo tipo sia nel senso positivo di sostegno a iniziative puntuali e legislative miranti a eliminarli. Non deve quindi scivolare via dall'attenzione dei professionsiti della sanità il segnale di imbarbarimento costituito dal fatto che oggi in Italia non un cittadino o un collettivo di cittadini, ma un partito di governo proponga di fatto per specifiche circostanze l’introduzione legalizzata  della pena di morte.

 

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