In primo piano - COMUNICAZIONE
Consulenze tecniche e perizie per la magistratura inquirente e giudicante
Lettera aperta al Ministro della Giustizia
Al Ministero della Giustizia
c.a. Ministro Marta Cartabia
c.a. Sottosegretario Onorevole Anna Macina
c.a. Sottosegretario Onorevole Francesco Paolo Sisto
Alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione
Al Consiglio Superiore della Magistratura
Al Consiglio Nazionale Forense All’Ordine dei Medici e dei Chirurghi
Alle riviste
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22 luglio 2022
In questa lettera aperta, un gruppo di medici del lavoro, epidemiologi, pneumologi, anatomopatologi, igienisti del lavoro, che da molti anni si è reso disponibile a svolgere consulenze tecniche e perizie per magistrati inquirenti e giudicanti, desidera portare alla luce la prassi che riguarda i compensi e i rimborsi di giustizia concernenti l’attività professionale in questo contesto.
Si desidera preliminarmente precisare che l’accettazione da parte nostra di questi incarichi non è motivata da necessità o interessi economici, bensì dal mero senso civico, mettendo a disposizione della Magistratura la propria esperienza, le proprie conoscenze e capacità professionali in procedimenti penali e civili per una materia complessa, come quella afferente al nesso di causa tra esposizioni a rischi professionali e insorgenza di patologie, molto spesso con esito mortale.
Le competenze tecniche di chi scrive sono ampiamente documentate e agevolmente rintracciabili nei propri profili professionali, desumibili dagli enti pubblici per i quali si è a lungo lavorato, nonché dalle banche dati biomediche, quali MedLine e Scopus.
Per lo svolgimento di questa attività professionale la normativa vigente è la legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria) e il D.M. 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale). Le norme prevedono la liquidazione di compensi, previo deposito di elaborati tecnici nel rispetto dei tempi stabiliti; è inoltre previsto il rimborso spese sostenute per lo svolgimento del lavoro previa autorizzazione del magistrato. Per la convocazione in udienze dove il consulente tecnico e il perito deve relazionare sul suo operato è previsto il solo rimborso del mezzo di trasporto, analogamente a quanto spettante per qualsiasi testimone convocato. Per il treno non è previsto il rimborso dei treni ad alta velocità, ma la sola seconda classe per i treni rimanenti. Nel caso del mezzo aereo, ancorché più economico rispetto al treno, il rimborso può essere effettuato solo previa specifica autorizzazione del magistrato.
1. Compensi per consulenze tecniche e perizie in processi penali su malattie professionali
Comunemente questi compensi vengono commisurati al tempo, sulla base del sistema a “vacazioni”, ai sensi dell’art. 4 legge dell’8 luglio 1980 e successivamente dell’art. 1 del D.M. del 30 maggio 2002, laddove per la prima vacazione sono liquidati 14,68 euro e 8,15 euro per ciascuna delle vacazioni successive, per un massimo di 4 vacazioni giornaliere (art. 4 comma 5, legge n. 319 dell’8 luglio 1980).
Un metodo alternativo è il sistema di liquidazione tabellare per ogni soggetto valutato (pro capite), ancora ai sensi dell’art. 21 del D.M. del 30 maggio 2002, che per «accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni riguardanti la persona» prevede la liquidazione di un onorario da 48,03 euro a 290,77 euro, secondo tabelle che devono essere aggiornate al costo della vita con cadenza triennale. Sia i compensi a vacazione sia per singola persona sono eventualmente raddoppiabili per prestazioni di «eccezionale importanza, complessità e difficoltà» (art. 5 comma 3, legge dell’8 luglio 1980). Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 319 dell’8 luglio 1980 «Al perito e al consulente tecnico che per l’esecuzione dell’incarico debba trasferirsi fuori dalla propria residenza […] le spese di viaggio […] sono liquidate in base alle tariffe di prima classe dei mezzi di trasporto».
Inoltre, ai sensi dell’art. 10, si prevedeva l’adeguamento periodico degli onorari come segue: «Ogni tre anni […] potrà essere adeguata la misura degli onorari […] in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo».
Dal 2002, nessun aggiornamento di questi onorari è stato effettuato.
A fronte di questo quadro normativo, sintetizziamo di seguito lo scenario che ci si è presentato ripetutamente in molti anni di lavoro in svariati Tribunali italiani, oltre 30 anni dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice di Procedura Penale.
1.1. Ampia e incomprensibile disomogeneità tra vari Tribunali nella scelta di uno di questi due metodi di pagamento degli onorari, pur nella totale sovrapponibilità del lavoro svolto per i magistrati.
1.2. Lungo periodo di tempo nella liquidazione degli onorari, che giunge spesso a superare 5 anni dalla deposizione degli elaborati tecnici, senza alcuna considerazione delle spese autorizzate per lo svolgimento degli incarichi, sia da parte dello stesso consulente o perito sia da parte di altri professionisti da lui incaricati per le loro specifiche competenze.
1.3. Incomprensibile decisione di alcuni magistrati di: i. non concedere mai la liquidazione pro capite con il raddoppio dell’onorario per i casi di particolare complessità e ii. di ritenere le vacazioni decurtabili per i giorni festivi e prefestivi, condizione non prevista dalla normativa.
1.4. Totale assenza, dal 2002, degli aggiornamenti periodici triennali delle tariffe in rapporto al costo della vita stabiliti dalla legge n. 319 dell’8 luglio 1980.
2. Rimborsi per convocazioni in udienze penali
Anche in questo caso, si è potuto assistere a svariati approcci, questa volta assunti dai vari funzionari di uffici addetti alla liquidazione spese, spesso numerose nei processi penali rilevanti.
2.1. Alcuni funzionari hanno ritenuto di non rimborsare le spese di trasferta per udienze sostenendo che questa funzione era da ricomprendersi nella consulenza tecnica o nella perizia già liquidata.
2.2. Un ufficio liquidazioni ha ritenuto di non rimborsare le spese di viaggio autorizzate dal Pubblico Ministero, inclusive di un pernottamento, per una trasferta da Brescia a Caltanissetta limitandosi a rimborsare il solo biglietto di seconda classe del treno (non ad alta velocità).
2.3. Laddove viene autorizzato dal magistrato l’uso del mezzo proprio e l’ufficio liquidazione spese calcola il rimborso assumendo il criterio generale fissato dalle Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI - art. 3, comma 1 del D. Lgs 314/1997, che considerano il valore del costo chilometrico relativo ai singoli modelli di autovettura oltre al prezzo dei carburanti, il rimborso prevede sistematicamente una somma pari al minimo del range di rimborso chilometrico previsto dalle tabelle in base al tipo di veicolo effettivamente utilizzato dal CT o dal perito.
2.4. Analogamente a quanto avviene per gli onorari dovuti per le consulenze tecniche e le perizie svolte, anche la liquidazione dei rimborsi spese per udienze avviene anni dopo la richiesta, pur trattandosi di oneri nettamente più contenuti.
Questa, in sintesi, la situazione che ci ha visti largamente e sistematicamente coinvolti in molti anni di lavoro in qualità di consulenti tecnici e periti.
Non deve sfuggire che, stante l’attuale impianto giuridico in Italia, ancora per molti anni sarà necessario istruire processi penali per le centinaia di malattie da lavoro, in particolare tumori, che insorgeranno ogni anno; sarà quindi necessario per i magistrati inquirenti e giudicanti potersi rivolgere a esperti in materia che possano prestare la propria professionalità e competenza al servizio della giustizia.
Per gran parte degli scriventi, l’attività di consulente tecnico e di perito volge fisiologicamente al termine dopo alcune decadi di lavoro e dopo ripetute indignazioni per il trattamento economico subito. Nel frattempo, altri giovani colleghi in formazione potrebbero rendersi disponibili a svolgere questa attività in futuro. Rimarrà da capire quanti effettivamente lo faranno, allorquando saranno messi al corrente dello scenario che si è voluto sinteticamente presentare in questa nostra lettera. Riteniamo che la Magistratura inquirente e giudicante, nel breve volgere di tempo, si troverà nell’impossibilità di avviare nuovi processi penali su malattie da lavoro per l’indisponibilità di altri professionisti, come necessari “strumenti” di ausilio all’azione penale, che non accetteranno incarichi gravosi alle condizioni economiche attuali.
Lasciamo alla riflessione di chi legge se gli enunciati “disincentivi” di trattamento economico nei confronti di coloro che si rendono disponibili a collaborare a fini di giustizia, di salute e di sicurezza sul lavoro possano o meno determinare un’asimmetria tra Accusa e Difesa in grado di minare il principio stesso di uguaglianza del cittadino di fronte alla legge.
Si ringrazia per l’attenzione.
Con i più cordiali saluti
Firme
Barbieri Pietro Gino già direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ASL di Brescia e Responsabile Registro Mesoteliomi Provincia di Brescia
Angelini Alessia collaboratrice Istituto per la Prevenzione e la Rete oncologica Firenze, Firenze
Bellis Donata già dirigente medico Struttura Complessa Anatomia Patologica, ASL BI, Ospedale degli infermi, Ponderano
Bruni Biagio Maria Dipartimento Ambiente e Salute, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Bugiani Massimiliano già Direttore Struttura Complessa Pneumologia Territoriale, ASL Torino
Calabresi Claudio già direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ASL Genova, poi INAIL
Calisti Roberto già direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro e direttore Epidemiologia Occupazionale ASUR Marche Civitanova Marche
Capacci Fabio già direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ASL di Firenze
Carnevale Franco già direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ASL di Firenze
Cavariani Fulvio già direttore del Centro di Riferimento Regionale Amianto Regione Lazio
Consonni Dario Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano
Magnani Corrado già professore di Statistica Medica e direttore dell’Unità di Epidemiologia dei Tumori Università del Piemonte Orientale,
Ospedale Maggiore della Carità e CPO Piemonte, Novara
Mirabelli Dario già responsabile Registro Mesoteliomi Regione Piemonte
Ricci Paolo già direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ASL e direttore del Servizio Epidemiologico ASL di Mantova
Silvestri Stefano già Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica - Firenze, collaboratore Università del Piemonte Orientale
Terracini Benedetto già professore di Epidemiologia dei Tumori e Statistica Medica, Università di Torino
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Lettera aperta del 22 luglio 2022 - Consulenze tecniche e perizie per la Magistratura inquirente e giudicante 15/06/2023 13:10 letteraaperta.pdf | 881 ㎅ | 40 |
1.
e non parliamo...
dei sorrisini e delle contumelie degli avvocati delle difese, del doversi difendere dai colleghi che fanno carriera grazie alle loro prestazioni in favore dell'industria, del modo come si presentano in udienza. Dovrebbe essere chiaro a tutti che il consulente del PM cerca la vertà, mentre i difensori fanno la loro parte. Un maggiore rispetto per la funzione del Consulente di Giustizia (Giudice o PM) purtroppo non lo si trova nel nostro ordinamento. Il Consuente è comunque un sobordinato. Il potere sa bene difendersi e lo fa anche con questi metodi. Una riforma del ruolo del Consulente di Giustizia, un divieto per chi svolge cariche pubbliche di essere consulente (strapagato) di altri interessi, sarebbero forse i primi passi verso una maggiorre considerazione del ruolo che anch'io, peraltro con soddisfazione, ho ricoperto. Come conseguenza anche le retibuzioni potrebbero cambare.