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09/09/2022

Consulenze tecniche e perizie per la magistratura inquirente e giudicante

Al Ministero della Giustizia
c.a. Ministro Marta Cartabia
c.a. Sottosegretario Onorevole Anna Macina
c.a. Sottosegretario Onorevole Francesco Paolo Sisto
Alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione
Al Consiglio Superiore della Magistratura
Al Consiglio Nazionale Forense All’Ordine dei Medici e dei Chirurghi
Alle riviste
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22 luglio 2022

In questa lettera aperta, un gruppo di medici del lavoro, epidemiologi, pneu­mologi, anatomopatologi, igienisti del lavoro, che da molti anni si è reso dispo­nibile a svolgere consulenze tecniche e perizie per magistrati inquirenti e giudi­canti, desidera portare alla luce la prassi che riguarda i compensi e i rimborsi di giustizia concernenti l’attività professio­nale in questo contesto.

Si desidera preliminarmente precisare che l’accettazione da parte nostra di questi incarichi non è motivata da ne­cessità o interessi economici, bensì dal mero senso civico, mettendo a disposi­zione della Magistratura la propria espe­rienza, le proprie conoscenze e capacità professionali in procedimenti penali e civili per una materia complessa, come quella afferente al nesso di causa tra esposizioni a rischi professionali e insor­genza di patologie, molto spesso con esito mortale.

Le competenze tecniche di chi scrive sono ampiamente documentate e age­volmente rintracciabili nei propri profili professionali, desumibili dagli enti pub­blici per i quali si è a lungo lavorato, non­ché dalle banche dati biomediche, quali MedLine e Scopus.

Per lo svolgimento di questa attività professionale la normativa vigente è la legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecni­ci, interpreti e traduttori per le opera­zioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria) e il D.M. 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale). Le norme preve­dono la liquidazione di compensi, previo deposito di elaborati tecnici nel rispetto dei tempi stabiliti; è inoltre previsto il rimborso spese sostenute per lo svolgi­mento del lavoro previa autorizzazione del magistrato. Per la convocazione in udienze dove il consulente tecnico e il perito deve relazionare sul suo operato è previsto il solo rimborso del mezzo di trasporto, analogamente a quanto spet­tante per qualsiasi testimone convocato. Per il treno non è previsto il rimborso dei treni ad alta velocità, ma la sola seconda classe per i treni rimanenti. Nel caso del mezzo aereo, ancorché più economico rispetto al treno, il rimborso può essere effettuato solo previa specifica autoriz­zazione del magistrato.

1. Compensi per consulenze tecniche e perizie in processi penali su malattie professionali

Comunemente questi compensi vengo­no commisurati al tempo, sulla base del sistema a “vacazioni”, ai sensi dell’art. 4 legge dell’8 luglio 1980 e successiva­mente dell’art. 1 del D.M. del 30 mag­gio 2002, laddove per la prima vacazio­ne sono liquidati 14,68 euro e 8,15 euro per ciascuna delle vacazioni successive, per un massimo di 4 vacazioni giornalie­re (art. 4 comma 5, legge n. 319 dell’8 luglio 1980).

Un metodo alternativo è il sistema di liquidazione tabellare per ogni sogget­to valutato (pro capite), ancora ai sen­si dell’art. 21 del D.M. del 30 maggio 2002, che per «accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti pa­togeni riguardanti la persona» prevede la liquidazione di un onorario da 48,03 euro a 290,77 euro, secondo tabelle che devono essere aggiornate al costo della vita con cadenza triennale. Sia i compen­si a vacazione sia per singola persona sono eventualmente raddoppiabili per prestazioni di «eccezionale importanza, complessità e difficoltà» (art. 5 comma 3, legge dell’8 luglio 1980). Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 319 dell’8 luglio 1980 «Al perito e al consulente tecnico che per l’esecuzione dell’incarico debba trasferirsi fuori dalla propria residenza […] le spese di viaggio […] sono liquida­te in base alle tariffe di prima classe dei mezzi di trasporto».

Inoltre, ai sensi dell’art. 10, si prevedeva l’adeguamento periodico degli onorari come segue: «Ogni tre anni […] potrà essere adeguata la misura degli onorari […] in relazione alla variazione, accer­tata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo».

Dal 2002, nessun aggiornamento di questi onorari è stato effettuato.

A fronte di questo quadro normativo, sintetizziamo di seguito lo scenario che ci si è presentato ripetutamente in molti anni di lavoro in svariati Tribunali italiani, oltre 30 anni dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice di Procedura Penale.

1.1. Ampia e incomprensibile disomoge­neità tra vari Tribunali nella scelta di uno di questi due metodi di pagamento degli onorari, pur nella totale sovrapponibilità del lavoro svolto per i magistrati.

1.2. Lungo periodo di tempo nella liqui­dazione degli onorari, che giunge spes­so a superare 5 anni dalla deposizione degli elaborati tecnici, senza alcuna considerazione delle spese autorizzate per lo svolgimento degli incarichi, sia da parte dello stesso consulente o perito sia da parte di altri professionisti da lui inca­ricati per le loro specifiche competenze.

1.3. Incomprensibile decisione di alcuni magistrati di: i. non concedere mai la liquidazione pro capite con il raddop­pio dell’onorario per i casi di particolare complessità e ii. di ritenere le vacazioni decurtabili per i giorni festivi e prefestivi, condizione non prevista dalla normativa.

1.4. Totale assenza, dal 2002, degli ag­giornamenti periodici triennali delle ta­riffe in rapporto al costo della vita stabi­liti dalla legge n. 319 dell’8 luglio 1980.

2. Rimborsi per convocazioni in udienze penali

Anche in questo caso, si è potuto assi­stere a svariati approcci, questa volta as­sunti dai vari funzionari di uffici addetti alla liquidazione spese, spesso numero­se nei processi penali rilevanti.

2.1. Alcuni funzionari hanno ritenuto di non rimborsare le spese di trasferta per udienze sostenendo che questa funzio­ne era da ricomprendersi nella consulen­za tecnica o nella perizia già liquidata.

2.2. Un ufficio liquidazioni ha ritenuto di non rimborsare le spese di viaggio auto­rizzate dal Pubblico Ministero, inclusive di un pernottamento, per una trasferta da Brescia a Caltanissetta limitandosi a rimborsare il solo biglietto di seconda classe del treno (non ad alta velocità).

2.3. Laddove viene autorizzato dal magi­strato l’uso del mezzo proprio e l’ufficio liquidazione spese calcola il rimborso as­sumendo il criterio generale fissato dalle Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli ela­borate dall’ACI - art. 3, comma 1 del D. Lgs 314/1997, che considerano il valore del costo chilometrico relativo ai singo­li modelli di autovettura oltre al prezzo dei carburanti, il rimborso prevede siste­maticamente una somma pari al mini­mo del range di rimborso chilometrico previsto dalle tabelle in base al tipo di veicolo effettivamente utilizzato dal CT o dal perito.

2.4. Analogamente a quanto avviene per gli onorari dovuti per le consulen­ze tecniche e le perizie svolte, anche la liquidazione dei rimborsi spese per udienze avviene anni dopo la richiesta, pur trattandosi di oneri nettamente più contenuti.

Questa, in sintesi, la situazione che ci ha visti largamente e sistematicamente coinvolti in molti anni di lavoro in qualità di consulenti tecnici e periti.

Non deve sfuggire che, stante l’attuale impianto giuridico in Italia, ancora per molti anni sarà necessario istruire pro­cessi penali per le centinaia di malattie da lavoro, in particolare tumori, che insorgeranno ogni anno; sarà quindi necessario per i magistrati inquirenti e giudicanti potersi rivolgere a esperti in materia che possano prestare la propria professionalità e competenza al servizio della giustizia.

Per gran parte degli scriventi, l’attività di consulente tecnico e di perito volge fisiologicamente al termine dopo alcune decadi di lavoro e dopo ripetute indi­gnazioni per il trattamento economico subito. Nel frattempo, altri giovani col­leghi in formazione potrebbero rendersi disponibili a svolgere questa attività in futuro. Rimarrà da capire quanti effetti­vamente lo faranno, allorquando saran­no messi al corrente dello scenario che si è voluto sinteticamente presentare in questa nostra lettera. Riteniamo che la Magistratura inquirente e giudicante, nel breve volgere di tempo, si troverà nell’impossibilità di avviare nuovi pro­cessi penali su malattie da lavoro per l’indisponibilità di altri professionisti, come necessari “strumenti” di ausilio all’azione penale, che non accetteranno incarichi gravosi alle condizioni econo­miche attuali.

Lasciamo alla riflessione di chi legge se gli enunciati “disincentivi” di trattamen­to economico nei confronti di coloro che si rendono disponibili a collaborare a fini di giustizia, di salute e di sicurezza sul la­voro possano o meno determinare un’a­simmetria tra Accusa e Difesa in grado di minare il principio stesso di uguaglianza del cittadino di fronte alla legge.

Si ringrazia per l’attenzione.

Con i più cordiali saluti

 

Firme

Barbieri Pietro Gino già direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ASL di Brescia e Responsabile Registro Mesoteliomi Provincia di Brescia
Angelini Alessia collaboratrice Istituto per la Prevenzione e la Rete oncologica Firenze, Firenze
Bellis Donata già dirigente medico Struttura Complessa Anatomia Patologica, ASL BI, Ospedale degli infermi, Ponderano
Bruni Biagio Maria Dipartimento Ambiente e Salute, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Bugiani Massimiliano già Direttore Struttura Complessa Pneumologia Territoriale, ASL Torino
Calabresi Claudio già direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ASL Genova, poi INAIL
Calisti Roberto già direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro e direttore Epidemiologia Occupazionale ASUR Marche Civitanova Marche
Capacci Fabio già direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ASL di Firenze
Carnevale Franco già direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ASL di Firenze
Cavariani Fulvio già direttore del Centro di Riferimento Regionale Amianto Regione Lazio
Consonni Dario Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano
Magnani Corrado già professore di Statistica Medica e direttore dell’Unità di Epidemiologia dei Tumori Università del Piemonte Orientale,
Ospedale Maggiore della Carità e CPO Piemonte, Novara
Mirabelli Dario già responsabile Registro Mesoteliomi Regione Piemonte
Ricci Paolo già direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ASL e direttore del Servizio Epidemiologico ASL di Mantova
Silvestri Stefano già Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica - Firenze, collaboratore Università del Piemonte Orientale
Terracini Benedetto già professore di Epidemiologia dei Tumori e Statistica Medica, Università di Torino

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