Editoriali
26/11/2014

Processo Eternit: una prescrizione che fa riflettere

«Alla fine la prescrizione non risponde a esigenza di giustizia sociale, ma stiamo attenti a non piegare il diritto alla giustizia sostanziale; il diritto costituisce un precedente; piegare il diritto alla giustizia oggi può fare giustizia, ma è un precedente che domani produrrà mille ingiustizie. È per questo che gli anglosassoni dicono “hard cases make bad law”: i casi difficili producono cattive regole (cioè cattivi precedenti), il giudice deve sempre tentare di calare la giustizia nel diritto, se è convinto della colpevolezza deve sempre cercare di punire un criminale miliardario che non ha neppure un segno di umanità e – prima ancora – di rispetto per le sue vittime, ma ci sono dei momenti in cui diritto e giustizia vanno da parti opposte; è naturale che le parti offese scelgano la strada della giustizia, ma quando il giudice è posto di fronte alla scelta drammatica tra diritto e giustizia non ha alternativa. È un giudice sottoposto alla legge: tra diritto e giustizia deve scegliere il diritto».1

Sono queste le parole con le quali il Consigliere Francesco Iacoviello ha terminato la sua requisitoria dinnanzi alla Sezione I della Corte di Cassazione che si è pronunciata per la prescrizione senza rinvio sancendo la fine del cosiddetto processo Eternit.

Si è deciso di aprire il presente intervento con queste parole perché ci consentono di anticipare da subito alcune delle questioni sulle quali a nostro giudizio sarebbe necessario, e forse urgente, interrogarsi, interrogarci.

In primo luogo, è accettabile da un punto di vista etico la dicotomia tra esigenze di giustizia sociale e diritto? O piuttosto – questo è il parere di chi scrive – il diritto non dovrebbe essere lo strumento idoneo a garantire la prima? Siamo consapevoli che il giudice non può travalicare i confini delle proprie attribuzioni e competenze (è una garanzia dello stato democratico quella della divisione dei poteri), ma siamo altrettanto consapevoli che un diritto incapace di adattarsi alla realtà sociale, che di per sé è mutevole, è un diritto arido, inadeguato a cogliere le esigenze di tutela e riconoscimento provenienti dalle parti più in sofferenza della società. Un diritto paterno, rigido e severo, incapace di cogliere le richieste pressanti di giustizia che gli vengono rivolte.

Proprio quest’anno ricorrono i 250 anni dalla pubblicazione di Dei Delitti e delle Pene, l’opera di Cesare Beccaria, il filosofo che per primo avvertì l’esigenza di codificare in regole i comportamenti giudicati particolarmente offensivi dalla coscienza collettiva. Anche le pene, i «sensibili motivi», nelle parole di Beccaria, devono avere caratteristiche peculiari e devono essere utili per la società. Allo stesso modo il giudice – ammoniva il filosofo milanese – deve essere bocca della legge, ma le leggi devono, però, essere chiare, devono presidiare e tutelare, soprattutto lo deve fare il diritto penale, il nocciolo forte dei valori intorno ai quali si riconosce una comunità di uomini e donne, una società. Sono passati più di due secoli e, mentre l’opera del filosofo milanese continua a rappresentare un caposaldo dello stato di diritto, alcuni dei principi lì statuiti non trovano piena applicazione. Assistiamo, infatti, a un proliferare di leggi che innovano il diritto positivo in modo spesso estemporaneo, poco sistematico, confuso. Il legislatore penale, poi, in questi ultimi decenni sembra più che mai disorientato: il suo ondeggiare tra leggi manifesto che, guarda caso, puniscono i comportamenti dei soggetti che sono dotati di minor potere nella società (siano questi immigrati, consumatori di sostanze eccetera) e contestualmente depenalizza o – come il caso che qui rileva – non norma affatto comportamenti che producono un danno sociale decisamente maggiore. Dal 2007 giace in Parlamento una proposta di legge istitutiva del reato di disastro ambientale, ma a distanza di sette anni non si è ancora riusciti a giungere a un testo definitivo. È, quindi, sicuramente in colpevole ritardo il nostro legislatore, un ritardo che tuttavia non ha impedito ad alcuni magistrati, tra questi sicuramente i pubblici ministeri della Procura di Torino, di provare a rispondere alle esigenze espresse dalle vittime cercando nel codice penale in vigore le norme poste a tutela di interessi di rango costituzionale come il diritto alla salute e quello alla vita.

Facendo ciò hanno violato, messo a repentaglio, offeso la certezza del diritto, il principio di legalità? Noi non crediamo. Riteniamo, piuttosto, che abbiano cercato di rispondere, per quanto ci riguarda, in modo convincente, usando gli strumenti che il diritto positivo mette a disposizione. E se gli strumenti, le norme del nostro codice penale degli anni Trenta del secolo scorso sono datati, il legislatore ne prenda atto, ma lo faccia ora, in modo pronto e preciso, perché è già fuori tempo massimo, troppo tardi per chi – come i cittadini, i familiari e i lavoratori della Eternit – si è sentito beffato e tradito. Come ha sostenuto Vladimiro Zagrebelsky su La Stampa dello scorso 20 novembre a commento della pronuncia della Cassazione, «spesso i legislatori, a partire da Giustiniano per finire con l’utopia illuminista, hanno cercato di imporre ai giudici il divieto di interpretare le leggi. E lo stesso divieto di interpretazione è divenuto oggetto di interpretazione. Ovviamente. Allora si è ripiegato sull’idea che i giudici interpretano bensì la legge, ma per affermare l’interpretazione esatta. E se tribunali e corti d’appello sbagliano, la Cassazione rimette le cose a posto, enunciando l’interpretazione esatta. […]Ora nessuno più crede veramente (anche se qualcuno continua a dirlo) che esista sempre una interpretazione “esatta”, rispetto alla quale le altre ipotizzabili sono “sbagliate”. Tanto più da quando sopra le leggi c’è la Costituzione e anche […] una Convenzione europea dei diritti umani che impone agli Stati di proteggere efficacemente la vita delle persone, anche con la repressione penale».

Cerchiamo di andare con ordine e proviamo, seppur schematicamente, a ricostruire quanto è avvenuto.

Le tre sentenze

Dopo la Sentenza pronunciata lo scorso 19 novembre dalla Sezione I della Corte di Cassazione sul processo Eternit, che ha sancito la prescrizione dei reati per i quali nei primi due gradi di giudizio erano state inflitte pene severe, abbiamo letto e ascoltato molti commenti, prese di posizione, promesse di intervento celere sui meccanismi della prescrizione, indignazione, dolore.

Abbiamo scelto di far passare qualche giorno prima di condividere sulle pagine di questa rivista le nostre osservazioni non solo per una necessaria – riteniamo – presa di distanza dalle nostre emozioni, ma anche per permetterci di riflettere con la necessaria calma su quanto accaduto.

I fatti

Il giudizio di legittimità giunge ad appena 4 anni dall’apertura del dibattimento in primo grado davanti alla Sezione Penale I del Tribunale di Torino che, con la sentenza pronunciata il 13 febbraio 2012, aveva sancito la condanna di entrambi gli imputati, Jean Louis De Cartier De Marchienne e Stephan Schmidheiny, in qualità di effettivi gestori della società Eternit, alla pena di 16 anni di reclusione ciascuno e al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite. Nel giudizio di appello, conclusosi con la sentenza del 3 giugno 2013, l’unico imputato superstite, Stephan Schmidheiny, era stato condannato alla pena di 18 anni di reclusione e al risarcimento dei danni.

Con la pronuncia della Corte d’Appello si concludono i giudizi di merito di una vicenda giudiziaria che da più parti era stata descritta come il “processo del secolo”, il “grande processo all’amianto” e altri termini che danno conto della rilevanza non solo delle questioni trattate (sia dal punto di vista giuridico sia sostanziale),ma anche dell’enorme attesa che tale giudizio aveva alimentato nell’opinione pubblica, nella comunità scientifica, nelle comunità locali coinvolte direttamente nella vicenda, nelle vittime. Un’attesa che portava in sé quella sete di giustizia, una giustizia non sommaria, una richiesta di riparazione e un riconoscimento.

I numeri

I numeri del processo sono stati davvero impressionanti: 2.857 parti offese, di cui più di 1.800 decedute; oltre 6.300 parti civili costituite. Più di 9.800 i testimoni e i consulenti tecnici richiesti dalle parti. Di questi il tribunale di primo grado, con apposita ordinanza, ha ammesso l’esame di 2 consulenti e 2 testimoni per ogni capitolo di prova indicato nelle liste depositate. Sono stati sentiti complessivamente 63 testimoni, 42 consulenti tra accusa, difesa e parti civili. I reati contestati dalla Procura di Torino erano i delitti di cui agli articoli 4372 (omissione dolosa di cautele antinfortunistiche) e 4343 (disastro doloso) del codice penale.

Non è questa la sede, né tantomeno chi scrive ne ha le competenze, per commentare da un punto di vista giuridico la strategia scelta dalla magistratura inquirente e, vale la pena di sottolinearlo, condivisa dai giudici di merito.

Riteniamo necessario richiamare schematicamente l’esito dei due giudizi di merito.

I grado

I giudici di primo grado condividono nel complesso l’impianto della Procura torinese e assegnano all’evidenza epidemiologica dell’eccesso di mortalità un ruolo fondamentale per esprimere un giudizio di colpevolezza. Per quanto riguarda il reato di cui all’art. 437 del Codice penale, il Tribunale qualifica la fattispecie di cui al secondo comma come un autonomo reato d’evento (l’evento è la malattia o la morte dei lavoratori), pertanto si configurano tanti reati (ex art. 437 comma 2 del Codice penale) quanti sono gli infortuni- malattia che si sono verificati tra i lavoratori.4

I giudici identificano poi la prova del disastro (ex art. 434) nella contaminazione ambientale prodottasi in conseguenza della dispersione di amianto dai siti industriali oggetto di giudizio. Questa valutazione fa sì che, essendo le lavorazioni terminate nella seconda metà degli anni Ottanta, il reato venga considerato prescritto. Una valutazione a sé è però riservata ai siti di Casale Monferrato e di Cavagnolo, per i quali la Corte ravvisa un «disastro perdurante»,5 in quanto in queste aree i residui di amianto erano stati utilizzati nella costruzione di strade e abitazioni, dunque la popolazione risulta ancora esposta alle polveri nocive.

II grado

Nel giudizio d’Appello, in relazione all’art. 437, la Corte ritiene che la fattispecie di cui al co. 2 si configuri quale aggravante del reato di cui al co. 1 («Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito»). Si tratta di una condotta omissiva che deve considerarsi cessata quando l’ultimo stabilimento è stato chiuso, nel 1986; pertanto il reato viene dichiarato prescritto.

Un’attenzione particolare dobbiamo ora rivolgere, in ragione dell’esito in Cassazione, al giudizio della Corte relativo al reato di disastro. La sentenza d’appello ritiene che il disastro non si perfezioni, come avevano ritenuto i giudici di primo grado, nella sola contaminazione ambientale, ma esiste «un’altra componente essenziale dell’evento di disastro oggetto del presente procedimento, rappresentata dall’eccezionale fenomeno di natura epidemica che il capo di imputazione assume essersi verificato durante un lungo lasso di tempo».6 L’aver considerato il “fenomeno epidemico” (in atto) una componente essenziale del disastro risulta decisivo per l’individuazione del momento consumativo dello stesso. Scrivono i giudici: «l’elemento caratterizzante il peculiare evento di disastro, nel caso di specie, è la lunga durata nel tempo che caratterizza il particolare fenomeno epidemico provocato dalla diffusione delle fibre di asbesto […] soltanto nel momento in cui l’eccesso numerico dei casi di soggetti deceduti o ammalati rispetto agli attesi, specificamente riscontrato dalle indagini epidemiologiche in relazione a tali siti, sarà venuto meno. Soltanto allora il reato di disastro innominato si potrà ritenere consumato e potrà iniziare a decorrere il termine della prescrizione».7

La pietra tombale

Sin qui schematicamente le ragioni che hanno convinto i giudici di merito, con le differenze che abbiamo evidenziato, a condannare gli imputati. Ma, come è noto, dopo una camera di consiglio di appena un’ora e mezza (un tempo risibile per l’esame di una vicenda complessa sia nel merito sia nel diritto) la Suprema Corte ha messo una pietra tombale sull’intera vicenda. La ricostruzione dei fatti così come è stata tratteggiata dai giudici di merito, non è stata ritenuta condivisibile, il reato è prescritto e, di conseguenza, decadono anche i risarcimenti previsti nei confronti degli enti e delle singole parti civili.

In attesa delle motivazioni

Questo deve essere il momento della prudenza, delle valutazioni misurate, dell’attesa. Tuttavia, sono diversi i commenti circolati subito dopo la sentenza. In questi giorni, tra gli altri mi è capitato di leggere commenti di illustri giuristi che censuravano la strategia adottata dalla Procura di Torino prima e dai giudici del tribunale poi, in quanto il codice penale ha al suo interno fattispecie criminose (ci riferiamo in particolare agli artt. 575, 589, 590) che permetterebbero un’efficace difesa degli interessi costituzionalmente garantiti (in questo caso la vita e la salute). Insomma, una decisione non ortodossa e pertanto giustamente, a pareri di questi stessi giuristi, cassata dalla Suprema Corte. Sicuramente è necessario attendere il deposito delle motivazioni per comprendere le ragioni di tale decisione. È, tuttavia, necessario, fare qualche considerazione.

Non era l'unica decisione possibile

Un primo interrogativo che occorre sin da subito porci è il seguente: la decisione della Corte di Cassazione era l’unica possibile? Davvero i poco avveduti giudici di merito, e ancor prima i magistrati del pool torinese, non si erano accorti che i reati erano già prescritti prima dell’apertura del dibattimento?

Questo va chiarito subito. Perché in questo caso parlare di una necessaria disciplina della prescrizione per evitare altri casi come questo è parlare a sproposito o essere in mala fede. In tutta la vicenda processuale, se c’è una cosa che può essere riconosciuta al sistema giustizia è la sua celerità. Lo abbiamo detto all’inizio: un processo con numeri enormi, con un livello di complessità giuridica e sostanziale davvero notevole. L’apparato giudiziario, in particolare gli uffici torinesi, hanno dato prova di efficienza ed efficacia che hanno stupito non solo gli addetti ai lavori, ma tutta l’opinione pubblica. Sgombrato il campo da questo malinteso, rimane l’interrogativo già richiamato. È evidente che la risposta, a nostro parere, deve essere negativa. Non era l’unica decisione possibile. Nel 2007, la stessa Corte di Cassazione, Sezione IV, in riferimento al processo per il Petrolchimico di PortoMarghera8 aveva deciso altrimenti. Nel 2008, la Corte costituzionale richiama il legislatore alla necessità di prevedere una fattispecie ad hoc di disastro ambientale, ma, come si è visto, il richiamo rimane lettera morta. Troviamo nuovamente illuminanti le parole di Zagrebelsky: «Se non è possibile dire che le interpretazioni adottate dai primi giudici fossero “esatte” e sia “sbagliata” quella della Cassazione, è però lecito chiedersi se non c’era davanti ai giudici una scelta, ragionata e seriamente argomentabile, tra un’interpretazione che metteva d’accordo diritto e giustizia e un’altra che proclamava summumjus, summa injuria. […] Alla nostra Cassazione è mancata la capacità di affermare un diritto che non oltraggia la giustizia. Sarà il diritto a soffrirne e la fiducia dei cittadini nella legge».

Il diritto non può essere contrapposto alle esigenze delle vittime di vedersi riconosciute come tali e ottenere un “riconoscimento” per il prezzo pagato (il prezzo più alto in questo caso, la propria vita) all’altare del progresso, del profitto. Il diritto non può, non deve, essere un simulacro immodificabile, ma deve saper cogliere le istanze provenienti dal basso, farle proprie, senza tradire se stesso e senza nulla togliere alla certezza del medesimo.

Sono per formazione abituata a guardare al diritto non come strumento sterile e astratto di regolazione delle controversie, ma come dispositivo che rende palese in modo inequivocabile i rapporti di potere della società. Ecco, in questo caso il diritto mi è apparso in tutta la sua spietatezza come lo strumento di potere di pochi, pochissimi, che riescono a sfuggire e restare di fatto impuniti anche di fronte all’accertamento giudiziario delle proprie colpe.

Certo non tutto è perso. Raffaele Guariniello, che con i colleghi Sara Panelli e Gianfranco Colace ha rappresentato la pubblica accusa in questo processo, cerca di “tenere dritto il timone” anche in un momento complicato come quello attuale. Da notizie di stampa apprendiamo che l’inchiesta “Eternit bis” è chiusa, che sono stati raccolti 256 casi di decessi per mesotelioma pleurico tra i residenti nei siti ancora contaminati perché il disastro nella realtà perdura. Un disastro che ha ancora oggi, nella sola Casale Monferrato una frequenza impressionante: il sindaco della città, Titti Palazzetti, intervenendo a un dibattito radiofonico, ha dichiarato che dall’inizio dell’anno si sono contati 61 decessi.

Ecco allora che l’urgenza di ricucire lo strappo tra le esigenze del diritto e quelle della giustizia, una scissione solo apparente, lo abbiamo detto, riguarda tutti. La comunità scientifica deve sentire l’obbligo morale di intervenire nel dibattito pubblico e chiedere con insistenza al legislatore atti concreti: una legge sul disastro ambientale (non dimentichiamo che sono pendenti presso altri tribunali di questo Paese giudizi che hanno le medesime caratteristiche di Eternit: penso all’Ilva di Taranto, alla centrale Tirreno Power di Vado Ligure eccetera), un fondo vittime che risarcisca gli esposti ambientali (che non hanno allo stato attuale nessun tipo di risarcimento) e, infine, un investimento copioso per le bonifiche necessarie.

Note

  1. Schema della requisitoria pronunciata avanti alla Sezione I penale della Corte di cassazione nel processo Eternit - 19 novembre 2014 dal Cons. Francesco Iacoviello Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione pubblicati da Diritto Penale Contemporaneo. http://www.penalecontemporaneo.it/area/1-1/-/-/3464-tra_diritto_e_giustizia_il_giudice_deve_scegliere_il_diritto/, consultato in data 21.11.2014.
  2. «Per avere omesso di collocare impianti, apparecchi e segnali destinati a prevenire malattie-infortunio, e, in particolare, patologie da amianto (carcinomi polmonari, mesoteliomi pleurici e peritoneali, asbestosi o patologie asbesto correlate non di natura tumorale) presso gli stabilimenti di Cavagnolo, Casale Monferrato, Bagnoli, Rubiera e, in particolare, per avere omesso di adottare: idonei impianti di aspirazione localizzata; idonei sistemi di ventilazione dei locali; sistemi di lavorazione dell’amianto a ciclo chiuso, volti a evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione dell’amianto; idonei apparecchi personali di protezione; organizzati sistemi di pulizia degli indumenti di lavoro all’interno degli stabilimenti; con l’aggravante che dal fatto derivano più casi di malattia infortunio in danno di lavoratori addetti presso i suddetti stabilimenti a operazioni comportanti esposizione incontrollata e continuativa ad amianto, e deceduti o ammalatisi per patologie riconducibili ad amianto, e, in particolare»: segue un elenco di nomi…
  3. «Per aver commesso fatti diretti a cagionare un disastro e dai quali è derivato un pericolo per la pubblica incolumità, e, in particolare, per avere: nei predetti stabilimenti omesso di adottare i provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali, igienici necessari per contenere l’esposizione all’amianto (impianti di aspirazione localizzata, adeguata ventilazione dei locali, utilizzo di sistemi a ciclo chiuso, limitazione dei tempi di esposizione, procedure di lavoro atte a evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione delle sostanze predette, sistemi di pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale), di curare la fornitura e l’effettivo impiego di idonei apparecchi personali di protezione, di sottoporre i lavoratori ad adeguato controllo sanitario mirato sui rischi specifici da amianto, di informarsi e informare i lavoratori medesimi circa i rischi specifici derivanti dall’amianto e circa le misure per ovviare a tali rischi; in aree private e pubbliche al di fuori dei predetti stabilimenti fornito a privati e a enti pubblici e mantenuto in uso, materiali di amianto per la pavimentazione di strade, cortili, aie, o per la coibentazione di sottotetti di civile abitazione, determinando un’esposizione incontrollata, continuativa e a tutt’oggi perdurante, senza rendere edotti gli esposti circa la pericolosità dei predetti materiali e per giunta inducendo un’esposizione di fanciulli e adolescenti anche durante attività ludiche; presso le abitazioni private dei lavoratori omesso di organizzare la pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale, in modo da evitare l’indebita esposizione ad amianto dei familiari conviventi e delle persone addette alla predetta pulizia; con l’aggravante che il disastro è avvenuto, in quanto l’amianto è stato immesso in ambienti di lavoro e in ambienti di vita su vasta scala e per più decenni mettendo in pericolo e danneggiando la vita e l’integrità fisica sia di un numero indeterminato di lavoratori sia di popolazioni e causando il decesso di un elevato numero di lavoratori e di cittadini, e, in specie, delle seguenti persone»: segue un elenco di nomi …
  4. Il dato epidemiologico relativo alla correlazione tra esposizione ad amianto e patologie asbesto correlate è pertanto sufficiente per provare la sussistenza del reato. Sul ruolo dell’epidemiologia nelle aule dei tribunali e sulla rilevanza del dato epidemiologico nell’accertamento eziologico nei giudizi di natura penale, rimandiamo il lettore interessato ai contributi di Luca Masera, in particolare «Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto penale. Gestione del dubbio e profili causali», Giuffrè, 2007 e i più recenti «Dal caso Eternit al caso ILVA: nuovi scenari in ordine al ruolo dell’evidenza epidemiologica nel diritto penale» in Quest giust., n. 2, 2014, e «Evidenza Epidemiologica di un aumento di mortalità e responsabilità penale. Alla ricerca della qualificazione penalistica di una nuova categoria epistemologica» in Diritto Penale Contemporaneo (2014).
  5. Trib. Torino, 13 febbraio 2012, Pres. Casalbore, imp. Schmidheiny e altro, pag. 90.
  6. C. app. Torino, 3.6.2013 (dep. 2.9.2013), pag. 471 ss.
  7. C. app. Torino, 3.6.2013 (dep. 2.9.2013), pag. 588.
  8. Sez. IV, Sent. n. 4675, del 17/5/2006 dep. 6/02/2007.
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