Rubriche
19/03/2026

L’infortunio della ragazza al Luna Park

La tragedia di Crans Montana ci ha ricordato che il confine tra infortunio sul lavoro e “incidenti”, anche con esiti mortali, è labile: se un luogo di lavoro non è sicuro, l’avverarsi del rischio può determinare danni anche a chi non ci lavora, ma lo frequenta occasionalmente, magari per divertimento.
È quello che è capitato alla “ragazza del Luna Park”, attratta in un luogo di divertimento, luminoso ed eccitante, da biglietti gratuiti, con altre compagne di classe. Un luogo con attrazioni diverse e molto varie che si danno appuntamento ogni anno in quell’area, assieme ai venditori di zucchero filato e dolciumi vari, altrettanto invitanti.
Nel nostro caso, la ragazza ha scelto di provare il brivido di una “zattera”, una “barca” in cui gli utenti stanno seduti, bloccati da un maniglione posizionato manualmente dall’addetto, e vengono “shakerati” come se venissero trascinati lungo un fiume montano con rapide dietro ogni angolo.
Verso la fine del giro di giostra la ragazza decide di prepararsi a scendere, si svincola dal maniglione e si mette in piedi nel corridoio tra le file, ma, quando la zattera si arresta in modo repentino, non riesce a tenersi, viene catapultata verso l’esterno, urta uno dei parapetti della via di accesso all’attrazione e si ferisce in modo grave (la diagnosi sarà di fratture plurime a una gamba).
Si può immaginare il caos del momento, ragazzi e ragazze che urlano, genitori e accompagnatori che corrono a verificare l’integrità dei figli, il gestore che si mette le mani nei capelli presagendo i problemi futuri e che riesce solo a ripetere stordito che è regolarmente assicurato. Viene chiamato il 112 e, mentre intervengono gli operatori dell’ambulanza, arriva una volante dei Carabinieri che sequestra la zattera. Rimarrà nei giorni seguenti come un relitto nel mare del divertimento e, poi, come uno scoglio affiorante nell’area vuota quando tutte le altre giostre saranno partite per altri luoghi. 
Non è un infortunio sul lavoro, anzi, non vi sono neanche lavoratori: l’unico è il gestore stesso, “lavoratore autonomo”, anche se diversi testimoni parleranno di una persona “di colore” che faceva da accompagnatore per la salita e la discesa dei gruppi di persone. La ASL non viene coinvolta. 
Il Pubblico Ministero incaricato decide comunque di andare a fondo avvalendosi dei tecnici della ASL disponendo che siano svolti tutti gli approfondimenti tipici da infortunio: il nostro ispettore viene incaricato del caso. 

Si tratta di una situazione nuova, un incidente a una persona in un ambito non lavorativo, che la Procura richiede venga trattato come un infortunio. Occorre studiare il caso per bene per non sbagliare. 
Inizia a considerarlo proprio come un infortunio, come se la persona danneggiata fosse una lavoratrice che stava utilizzando una macchina – la zattera – e il gestore come fosse un datore di lavoro che ha messo a disposizione quell’attrezzatura per produrre qualcosa.
La prima domanda alla quale rispondere è: quali sono le norme applicabili e le caratteristiche di sicurezza che deve avere la macchina-zattera? Una breve ricerca nella normativa e l’ispettore fa una scoperta inaspettata, o meglio, a cui non aveva mai fatto caso prima: la nostra macchina… non è una macchina!
Eppure corrisponde alla definizione classica di macchina contenuta nella corrispondente direttiva europea: un «insieme equipaggiato o destinato a essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata». La zattera ha tutto questo: è un insieme di parti, è azionata con l’elettricità, le parti sono solidalmente collegate tra loro, vi sono più parti mobili e ha una applicazione ben determinata: “sballottare” le persone su, giù, a destra e a sinistra per il loro divertimento. Però… però la stessa direttiva introduce delle esclusioni alla sua applicazione, tra queste le automobili, le armi, le navi e «le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento». Quindi, cosa significa? Che occorre cercare altrove una normativa di riferimento, in questo caso nelle norme nazionali che i singoli Paesi della Unione europea si sono dati. Per quali motivi il legislatore europeo non ha voluto introdurre una norma comune? La lobby dei giostrai è stata così forte e abile? Vi erano difficoltà tecniche? I governi volevano mantenere un controllo sovrano su queste attrezzature?

Queste sono domande che un ispettore si pone, perché sa bene che la legge non è verità riversata in un codice; qualunque sia la risposta, deve proseguire con gli strumenti a disposizione, quindi capire se e come le norme italiane colmano questa esclusione. Il nostro ispettore individua una serie di norme nazionali: si parte dal 1931 (!!) ovvero dalle norme di pubblica sicurezza che regolano le licenze per queste attività, passando alla norma di base del 1968 e a quelle successive del 1994, 2007, 2010 e 2012: “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”. Cosa prevedono queste norme? Gli obblighi principali, a cura dell’utilizzatore (non necessariamente del produttore!), sono di procedere a una “registrazione” dell’attrazione da parte di una Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (sono commissioni composte da tecnici del Comune, polizia locale, vigili del fuoco, tecnici ASL, che, a seguito della documentazione presentata, danno un nulla osta alla singola attrazione o al Luna Park ovvero, con i termini normativi, parco di divertimenti).

Per registrare l’attrazione, occorre montarla nel comune prescelto (dove è stata costruita, dove si intende montarla per la prima volta o presso qualunque altro ente a scelta del proprietario/utilizzatore), presentare la documentazione e farla visionare.
Una volta registrata, dovrà presentare la documentazione a ogni nuova installazione aggiungendo una dichiarazione di corretto montaggio da parte di un tecnico esperto. Si tratta di una norma del 2007 che prevedeva, per le attrazioni già circolanti, di registrarsi entro fine 2009.
Cosa accerta l’ispettore relativamente all’esemplare di zattera coinvolta nell’evento? Riscontra che l’attrazione è stata costruita e acquistata nel 1988, ma è stata registrata solo nel 2016, in quanto sarebbe rimasta inutilizzata dal 2000 al 2016, quando il proprietario l’ha ceduta al gestore attuale, comunque nell’ambito della stessa famiglia. 
La registrazione risulta condotta dal Comandante della Polizia Locale del comune X, in altra regione, come risultante dalla targhetta fissata sull’attrazione e da un certificato del suddetto Comune. Quindi, un’attrazione anziana, regolarizzata oltre i termini, ma comunque registrata. Nel mentre si procede a una perizia tecnica sulla seduta dove stava la ragazza per capire se l’incidente sia dovuto a una fabbricazione, a una rottura imprevedibile, a manutenzione inadeguata. Si esamina la documentazione, che, però, risulta incompleta, in quanto, secondo le dichiarazioni del proprietario, è andata distrutta in un incendio del deposito ove era l’attrazione. Poco male, si può recuperare la documentazione presso il Comune in cui è avvenuta la registrazione, basta chiedere all’ente. Ma le ripetute richieste non portano a nulla e il Comandante della Polizia Locale si nega per un motivo o per l’altro; a questo punto, non potendo attendere oltre, l’ispettore chiede aiuto alla Stazione dei Carabinieri prossima al Comune e attende i risultati. 
I risultati arrivano dopo un mese: il Comandante della Stazione comunica che, dal controllo negli uffici della Polizia Locale, sono saltati fuori più di 500 registrazioni in un solo anno, come se quel comune fosse il “paese dei balocchi” di Pinocchio, un parco dei divertimenti continuo con attrazioni diverse tutti i giorni! Inutile precisare che la “Commissione” era composta dal solo Comandante della Polizia Locale.
Ops, l’indagine ha sollevato un tappeto sotto il quale era nascosto un “traffico” di registrazioni di vecchie attrazioni con rilascio di certificati senza una reale verifica da parte della commissione preposta. Come d’obbligo, i Carabinieri fanno partire una notizia di reato e anche il PM che segue l’infortunio viene informato di quanto emerso. Scatta un’azione nazionale di verifica che porta al sequestro di 1.095 attrazioni in 88 province, iniziativa che ha avuto gli onori della cronaca e ancora oggi spuntano ulteriori attrazioni documentalmente irregolari. 

Questo evento collaterale è stato il principale risultato dell’indagine; e la vicenda della ragazza? Dalla perizia svolta non sono emersi problemi tecnici specifici, l’attrazione, anche se anziana, era stata progettata e realizzata in modo idoneo considerando la tecnologia dell’epoca: la ragazza è riuscita ad alzarsi dalla seduta un po’ per la sua magrezza e un po’ perché il maniglione non era stato chiuso bene dall’addetto all’avvio della attrazione. L’assicurazione ha indennizzato la ragazza anche per i postumi permanenti. Il gestore è stato sanzionato per la non adeguatezza della zattera: l’attrazione, anche se non macchina, andava comunque considerata – per lui – come un’attrezzatura di lavoro ed è stato costretto a registrare per davvero l’attrazione. 

E poi? Negli ultimi anni vi sono stati altri incidenti che hanno coinvolto persone, con alcuni decessi, presso parchi di divertimento momentanei, confermando che il problema è reale soprattutto per attrazioni circolanti, soggette a montaggi e rimontaggi frequenti, in luoghi ogni volta diversi, non sempre idonei, condizioni che rendono difficoltosa la vigilanza, peraltro non esplicitamente affidata a enti pubblici. Ma questa vicenda ha anche mostrato che non sempre gli enti pubblici rappresentano una tutela adeguata, in questo caso, dei consumatori e ciò sta emergendo anche nel caso Crans Montana. Non sarebbe un’idea malvagia rimettere mano alla normativa a partire dalle competenze e da protocolli di verifica e controllo più stringenti.

Marco Caldiroli è tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro dal 1992 e attuale presidente di Medicina Democratica – Movimento di Lotta per la Salute.

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