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18/03/2026

Un voto per la Costituzione: NO a questa riforma

Siamo ormai alla vigilia del voto per il referendum. Occorre sottolineare una volta di più che prima di tutto, prima che sulla giustizia, prima che sulla separazione delle carriere dei magistrati, prima che sugli organi deputati a controllarne l’operato, si vota sulla Costituzione: è infatti per mezzo del cambiamento di sette articoli costituzionali che si potrà esprime il voto sulla specifica materia della consultazione popolare. Ed è perché si vota sulla Costituzione che oggi scrivo non solo come medico epidemiologo (come ho già fatto in un precedente contributo), ma anzitutto come cittadino.

Il percorso della riforma

La proposta di riforma costituzionale nasce in data 13 giugno 2024 come disegno di legge (ddl) del governo, a firma del primo ministro Giorgia Meloni e del ministro della giustizia Carlo Nordio.

In conformità con quanto stabilisce per le modifiche costituzionali l‘articolo 138 della Costituzione il ddl risulta approvato in due letture (il 16 gennaio e il 18 settembre 2025) dalla Camera dei Deputati e in due letture dal Senato (il 22 luglio e il 30 ottobre 2025).

L’aspetto cruciale e sconcertante non è tanto l’approvazione per quattro volte, ciascuna con voto di maggioranza semplice, da parte dei due rami del parlamento in cui il governo può contare su solide maggioranze, quanto il modo e il risultato dell’approvazione: il testo del ddl non ha subito nelle quattro letture e discussioni alcuna modifica, neppure di una virgola, di fatto è stato ratificato tale e quale. È istruttivo per il cittadino aspirante a essere informato andarsi a vedere lo svolgimento dei lavori sui siti del parlamento. Ad esempio dai resoconti della seduta n.410 del 16 gennaio 2025 in cui il ddl ha ricevuto la prima approvazione della Camera, risulta la presentazione di 262 emendamenti in Commissione e 163 in Assemblea. Emendamenti presentati non solo e non tutti da deputati delle opposizioni, ma tutti ugualmente respinti su parere contrario del governo, in una sequenza di votazioni nominali con “procedura elettronica”.

Lo sconcerto deriva dal fatto che si tratta di modifiche della Costituzione, la legge fondamentale della Repubblica italiana, che come tale deve contenere ed esprimere nei suoi articoli e nelle loro modifiche il massimo possibile di consenso dei cittadini e dei parlamentari che li rappresentano; con tutta evidenza il consenso non è stato cercato, ma si è cercato il contrario: la ratifica di un testo di parte stilato dal governo.

L’incertezza sulle leggi attuative

Lo sconcerto si prolunga in legittima preoccupazione in quanto gli articoli della riforma richiederanno, come tutti gli articoli costituzionali, che per loro natura sono espressione di principi, valori e norme generali, delle leggi di attuazione specifiche. Queste impattano direttamente e sostanzialmente su come gli articoli della costituzione si traducono nella pratica.

Per fare solo un esempio, la riforma istituisce un’Alta Corte, a cui spetta la funzione disciplinare sui magistrati: un magistrato sanzionato dalla Corte non può presentare ricorso alla Corte di Cassazione, ma come si legge all’articolo 4: «Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata».

È un esempio lampante di come venga a dipendere interamente dalla legge attuativa se e come può essere attenuata la intrinseca mancanza di indipendenza di giudizio derivante da una procedura assai peculiare in cui un ricorrente si appella agli stessi e non ad altri e completamente indipendenti giudici.

Circa testo o, almeno, orientamento delle leggi attuative il cittadino aspirante informato che va a votare per il referendum è tenuto scrupolosamente all’oscuro: si è vociferato che il governo abbia già le bozze delle leggi nel cassetto, ma se è così la chiave è rimasta ben custodita.

La riforma così come viene proposta via ddl governativo, con quello che c’è (il testo) e quello che non c’è (una documentazione di accompagnamento almeno di massima sulle leggi attuative) va contro la natura largamente consensuale, chiara ed esplicita della Costituzione.

È l’accettazione personale e il rispetto della Costituzione che definisce l’essere cittadino italiano, non qualche fumosa nozione di identità nazionale: e la Costituzione costituisce oggi, in tempi tumultuosi e confusi, una sicura bussola di orientamento civile e politico. La legge fondamentale della Repubblica non è un feticcio immutabile da adorare: certamente può essere cambiata, ma non in questo modo, e prima ancora di cambiarla deve essere attuata attraverso le leggi e le azioni politiche.

No a questa riforma, Sì alla Costituzione.


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