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11/03/2026

La legge costituzionale sulla separazione delle carriere può far male alla salute

C’è una non trascurabile possibilità che la legge costituzionale oggetto del prossimo referendum confermativo1 possa produrre, tra gli altri effetti, anche quello di danneggiare la salute di gruppi particolari di popolazione e anche di singoli individui.

Questo aspetto non è stato finora adeguatamente considerato privando l’elettorato di informazioni su un argomento – la salute – di maggiore rilevanza di altri argomenti, validissimi ma più tecnici e quindi meno vicini al comune sentire.

È del tutto plausibile che la riduzione dell’autonomia e dell’indipendenza del potere giudiziario che potrebbe conseguire alla legge in questione possa favorire il mantenimento di condizioni ambientali nocive alla salute e, di conseguenza, l’insorgenza di casi di malattia e di morte che, nelle condizioni attuali di autonomia e di indipendenza della magistratura, non si sarebbero manifestati.

Situazioni di rischio per la salute anche molto diverse tra di loro, quali ad esempio …

  • il dissesto idrogeologico che ciclicamente si manifesta con eventi acuti: frane, smottamenti, esondazioni, crolli di edifici;
  • i rischi professionali: i quasi quotidiani incidenti mortali tra gli operatori dell’edilizia, gli incidenti e l’esposizione cronica a tossici nell’industria chimica, siderurgica e manufatturiera (ThyssenKrupp, Eternit, ex-ILVA);
  • l’inquinamento da tossici dell’aria (l’intera pianura padana), del suolo (“Terra dei fuochi” in Campania), della falda idrica (PFAS - sostanze poli-fluoro-alchiliche in Veneto e Friuli)

… condividono tutte un groviglio di interessi politici ed economici che chiamano in causa le responsabilità dei decisori politici, degli amministratori locali, degli investitori d’impresa e delle aziende coinvolte. Interessi molto spesso legittimi ma, altrettanto spesso, contrastanti tra loro.

In questi casi il potere giudiziario interviene per verificare che il danno alla salute derivante da queste situazioni di rischio non sia attribuibile alla violazione delle leggi nazionali e sovranazionali poste a tutela della salute e dell’ambiente. Leggi vincolanti per tutti, anche per il legislatore che le ha prodotte come per coloro a cui è stato demandato il compito di applicarle.

È evidente che, in questa cornice, l’autonomia e l’indipendenza del potere giudiziario dagli altri poteri costituzionalmente definiti e il suo autogoverno sono prerequisiti di giudizi e sentenze non condizionati da interessi in grado di violare le leggi di tutela della salute.2,3

Al contrario, se la legge così detta della “separazione delle carriere” dovesse essere definitivamente approvata con il prossimo referendum, sarebbero poste le premesse per una maggiore influenzabilità del potere giudiziario da parte del potere politico, quello esecutivo in particolare.

Quando la materia del giudizio è il danno alla salute, l’effetto del cambiato rapporto tra i poteri si potrà tradurre in numeri di malati e di decessi. Qualche esempio aiuterà a dare maggiore concretezza a queste affermazioni e a far apprezzare le differenze tra scenari sanitari e giuridici diversi.

Primo esempio: Le acciaierie ex-Ilva di Taranto.

Per decenni le acciaierie di Taranto hanno causato l’esposizione cronica sia dei lavoratori sia della popolazione civile residente (in particolare nei quartieri di Tamburi e Paolo VI) a concentrazioni elevate di amianto, diossine, policlorobifenili, benzene, piombo e nichel per ricordare solo le sostanze tossiche più pericolose.

Le principali osservazioni sulla salute della popolazione civile sono state:4

  • un eccesso che oscilla tra il 5 il 10% della mortalità generale e per cause specifiche quali; tumori, cardiopatie, pneumopatie, malattie dell’apparato digerente;
  • un'incidenza di cancro che varia tra il 5 e il 40% del valore medio atteso a seconda della sede tumorale: polmone, pleura, fegato, vescica e stomaco in particolare; e un’incidenza di linfomi e leucemie superiore del 50% rispetto all’incidenza attesa;
  • un aumento di circa il 10% delle malformazioni congenite;
  • un incremento di circa il 30% delle concentrazioni di diossine e di PCB nel latte materno.

Nella popolazione lavorativa, limitatamente al periodo 1995-2014, è stato rilevato un eccesso di oltre 2.000 casi di malattie professionali, con larga prevalenza dei tumori del polmone e della pleura.

Nella vicenda ex-ILVA sono in campo interessi legittimi ma in conflitto tra loro: il diritto alla salute dei lavoratori e dei cittadini; il diritto dei lavoratori a mantenere il posto di lavoro; il diritto della popolazione cittadina ad un ambiente salubre; il diritto degli investitori a un tornaconto economico; il diritto degli amministratori locali a sviluppare politiche di piena occupazione; il diritto del governo centrale a perseguire la propria politica industriale sull’intero territorio nazionale.

Con questo groviglio di interessi, solo una magistratura non condizionabile da alcuno dei portatori di interesse può stabilire con il massimo fattibile di obiettività se i danni alla salute osservati siano conseguiti alla violazione delle leggi che tutelano la salute degli individui, della collettività e dell’ambiente, se sia necessaria l’interruzione delle produzioni nocive per impedire l’insorgenza di nuovi casi di malattia di morte, se sia dovuto un risarcimento da parte di chi sarà riconosciuto colpevole, chiunque siano i sospettati dei reati contestati.

È stato nell’interesse dei cittadini e degli operai di Taranto, quindi, garantire ai magistrati gli strumenti costituzionali che li proteggono da pressioni e possibili ritorsioni. Quindi: autonomia, indipendenza e autogoverno della magistratura, come hanno voluto i costituenti e in nome della classica tripartizione dei poteri già intuita e articolata da Montesquieu poco meno di trecento anni fa.5      

Secondo esempio: Soccorso in mare – il caso della nave Sea Watch

Il 12 giugno 2019 la nave Sea Watch, al comando di Carola Rackete, soccorre 53 migranti naufragati in acque internazionali al largo della Libia; alcuni di loro necessitano di urgenti cure mediche. La nave però non può dirigersi verso il porto sicuro più vicino, vale a dire Lampedusa, come prescritto dal diritto internazionale del mare, perché il governo italiano ha imposto un blocco navale intorno all’isola per impedire l’accesso ai migranti irregolari. Dopo 17 giorni di inutile attesa di indicazioni su quale porto fare rotta, la nave forza il blocco navale e i naufraghi, molti dei quali in condizioni di salute critiche, vengono fatti sbarcare a Lampedusa. Il governo italiano fa arrestare la comandante Rachete per violazione del blocco e impone il sequestro della nave. A dicembre dello stesso anno la GIP di Agrigento archivia le accuse contro Carola Rackete perché “ha agito nell'adempimento del dovere di salvataggio previsto dal diritto nazionale e internazionale del mare”. Inoltre – e in conseguenza – il tribunale di Palermo, il 18 febbraio scorso, ha condannato lo Stato italiano a risarcire il danno economico subito dalla ONG Sea-Watch per il fermo della sua nave conseguente al sequestro nel porto di Lampedusa. La sentenza del tribunale di Palermo non nega la violazione di una legge dello Stato da parte della nave Sea Watch ma sostiene che quella legge si è frapposta all’adempimento di norme di ordine superiore, quali quelle del diritto internazionale del mare.

Il dovere di soccorso in mare non è negoziabile e ostacolarlo viola principi fondamentali del diritto: 
non si tratta di una scelta ma di un obbligo morale tutelato dalla giurisprudenza nazionale e internazionale.

Non è fantasioso presumere che nella vicenda Sea Watch l’indipendenza del potere giuridico da quello esecutivo (contro il quale la sentenza si esprime) abbia svolto un ruolo decisivo. È quindi ragionevole chiedersi se le sentenze in questione sarebbero state dello stesso tono se il potere esecutivo fosse stato in un qualche forma preposto al potere giudiziario.  

Terzo esempio: La legge regionale toscana sul fine vita

Il terzo esempio riguarda la legge regionale toscana n. 16 del 14 marzo 2025, la prima in Italia a regolamentare il suicidio medicalmente assistito. La legge stabilisce i tempi e le modalità per la verifica dei requisiti di idoneità del soggetto che lo richiede e per la verifica dell’idoneità del sostegno sanitario che il Servizio sanitario regionale sarà tenuto a erogare a favore del soggetto richiedente.

Il 9 maggio 2025 il Governo ha impugnato la legge regionale presso la Corte costituzionale sostenendo che tutto quanto attiene al fine vita sia di competenza esclusiva dello Stato, il quale peraltro non era stato (e non è ancora) in grado attraverso il Parlamento di formulare una legislazione in proposito.

Con la sentenza n. 204 del 4 novembre 2025 la Corte costituzionale ha respinto le obiezioni governative di incostituzionalità dell’intera legge regionale ma ha dichiarato illegittimi gli articoli

della stessa legge regionale che regolano aspetti procedurali che, dovendo essere uniformi sull’intero territorio nazionale, non possono che essere materia esclusiva di una legge nazionale.

Questo terzo esempio prefigura il conflitto tra poteri politici (quello regionale e quello nazionale) che in forza di valori e urgenze contrastanti rivendicano la titolarità dell’iniziativa su un argomento molto sensibile. Il merito della sentenza della Corte costituzionale è di aver ricondotto i contendenti ad un equilibrio ottenibile con il rispetto degli obblighi e dei limiti delle loro rispettive competenze: gli obblighi del potere politico centrale a legiferare con urgenza sulle procedure, e i limiti del potere politico regionale ad assolvere alle richieste di suicidio assistito con procedure centralmente stabilite. Anche in questo caso solo la certezza di una magistratura indipendente da entrambi i poteri politici in conflitto e perciò non influenzabile dagli stessi ha potuto dare garanzie di obiettività su un giudizio cruciale per la qualità sia della vita residua sia della morte desiderata da un individuo.

In nessun punto del testo della riforma oggetto del referendum è reso esplicito che obiettivo della nuova legge è dare maggior peso al potere esecutivo a scapito del potere giudiziario.6 Ma è comunque percepibile già da una lettura d’insieme il rischio che attraverso un aumentato peso del potere politico negli organi di controllo dell’operato della magistratura (Consigli Superiori e Alta Corte) si verifichi una interferenza sull’operato stesso, cioè su indagini, giudizi e sentenze. Perché esporsi a questo rischio? Perché accettare che gli interessi della politica (quale che sia il colore dominante di turno) possano d’ora in avanti prevalere sul lavoro dei magistrati in difesa del diritto in tutti i campi, non ultimo quello della salute? La Costituzione così come approvata nel dicembre 1947 dall’Assemblea Costituente dopo diciotto mesi di discussione e profonda elaborazione è garanzia di equilibrio tra i poteri dello Stato a tutela dei diritti fondamentali, compreso quello alla salute: non è proprio il caso di compromettere questo equilibrio. 

Bibliografia

  1. Gazzetta Ufficiale: Legge costituzionale n. 253 del 30.10.2025 recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare; https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/10/30/25A05968/sg
  2. Saracci R: Occhio alla salute: perché votare No al referendum sulla giustizia. Scienza in Rete 19 gen. 2026 https://www.scienzainrete.it/articolo/occhio-alla-salute-perch%C3%A9-votare-no-al-referendum-sulla-giustizia/rodolfo-saracci/2026-01
  3. Saracci R: Il referendum sulla giustizia e i processi di tutela della salute. Quotidiano Sanità 14 feb. 2026 https://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/il-referendum-sulla-giustizia-e-i-processi-di-tutela-della-salute/
  4. Pirastu R, Comba P et al. Environment and health in contaminated sites: the case of Taranto, Italy. J Environ Public Health https://doi.org/10.1155/2013/753719  
  5. Charles-Louis de Secondat (Montesquieu): De L’Esprit des Loix, tome premier-troisième livre; Barrillot & Fils, Geneve, 1748
  6. Geddes da Filicaia M: Referendum. 7 valide ragioni per votare No; Salute Internazionale, 04.03.2026 https://www.saluteinternazionale.info/2026/03/referendum-7-valide-ragioni-per-votare-no/
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