Lettere
09/08/2012

La valutazione del danno sanitario in Puglia

Considerazioni e qualche suggerimento sulla Legge riguardante la Valutazione del Danno Sanitario (VDS) approvata recentemente dalla Regione Puglia.

Lo scorso 20 luglio il Consiglio regionale della Regione Puglia ha approvato la legge “Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale” (LR 21/2012 Pubblicata, con dichiarazione di urgenza, nel Bollettino Ufficiale della Regione n.109 del 24 luglio 2012).

La legge, che come vedremo di seguito è basata sulla valutazione del danno sanitario (VDS), ma al proprio interno fa riferimento all’impatto sanitario, si colloca in una difficile situazione di vuoto legislativo in materia e necessita di un regolamento attuativo che, per il contesto e per la complessità dei temi toccati dal dispositivo, non sarà sicuramente facile mettere a punto da parte della commissione specificamente costituita.

Per dare un contributo di seguito riporto qualche breve considerazione e qualche suggerimento.

All’Articolo 1,  in cui si definisce lo scopo di prevenire ed evitare un pericolo grave per la salute degli esseri viventi e per il territorio regionale, si specifica che ci si riferisce a pericolo immediato o differito. Questa specifica non è di poco conto perché il doppio concetto di immediato e differito, sul piano epidemiologico richiama i rischi di effetti sia a breve termine sia a medio-lungo termine e anche a quelli per le future generazioni.

I successivi commi 2 e 3 dell’art.1, specificano che le aree interessate sono quelle di Brindisi e Taranto, e che le disposizioni si applicano agli stabilimenti, insediati nelle due zone, nonché a tutte le parti impiantistiche a essi connesse, che sono soggetti ad Autorizzazione integrata ambientale (AIA) e che sono o fonte di emissioni di Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), o scaricano in mare o nei corpi idrici del bacino regionale reflui di processo e acque di raffreddamento e di trattamento rivenienti da attività lavorative, oppure impiegano per le loro attività materiali e composti polverulenti di cui all’articolo 269, comma 12, del d.lgs. 152/2006.

All’Articolo 2, Valutazione del danno sanitario (VDS), si spiega che l’Agenzia regionale dei servizi sanitari (AReS), l’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente della Puglia (ARPA Puglia) e l’Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, sotto il coordinamento di ARPA Puglia, devono congiuntamente redigere, con cadenza almeno annuale, un rapporto di Valutazione del danno sanitario (VDS), con criteri che dovranno essere definiti da regolamento approvato dalla Giunta regionale. Un compito molto complesso e delicato perché dovrà individuare le modalità e gli indicatori idonei a rispondere agli obiettivi.

Di seguito viene stabilito che il rapporto VDS deve essere predisposto entro novanta giorni dalla data di approvazione del regolamento, una assunzione stringente ma che potrà avvalersi delle tante conoscenze acquisite.

Gli Articoli 3 e 4, riferiti rispettivamente alle emissioni in atmosfera e nei corpi idrici, stabiliscono che nel caso il rapporto VDS evidenzi criticità, gli stabilimenti devono ridurre i valori di emissione massima degli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità. Una proposizione questa che presuppone un forte affidamento alle evidenze su emissioni-esposizione-danno, libero da strumentalizzazioni tese a minimizzare la portata ed ampliare il valore dell’incertezza.

Inoltre nella LR si asserisce che la riduzione di inquinamento da prescrivere “è determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore medio calcolato sui dati disponibili dei precedenti cinque anni”. Anche questo meccanismo dovrà essere inequivocabilmente precisato per non lasciare dubbi interpretativi o procedurali.

Il comma 2, richiama all’obbligatorietà di “adozione di sistemi di campionamento in continuo delle emissioni convogliate di tutti gli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità, ove tecnicamente fattibile.” Al proposito si fa notare che i campionamenti in continuo possono essere definiti ex-ante sulla base delle notevoli conoscenze fino ad oggi acquisite.

L’Articolo 6 Attuazione delle misure di mitigazione, vigilanza e controllo, fissa le procedure di invio del Rapporto VDS alle aziende, gli adempimenti della Giunta Regionale, gli obblighi delle aziende a presentare un piano da attuarsi entro i successivi dodici mesi, gli oneri connessi all’esecuzione del piano a totale carico dei soggetti gestori, le misure nei casi di inottemperanze che includono fino alla sospensione dell’esercizio dell’impianto.

Al comma 6, si stabilisce che il Rapporto VDS e i piani di riduzione sono trasmessi all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per le determinazioni di propria competenza.

Infine ai commi 7, 8 e 9, dedicati a nuovi stabilimenti, si fa riferimento alla necessità di presentazione di un documento di non aggravio degli impatti sanitari da inquinamento ambientale, approvato da AReS, ARPAP, ASL, che assume rilevanza per la VIA e l’AIA: “il rapporto VDS costituisce elemento essenziale per la formulazione dei pareri di competenza regionale”.

Dunque, il dispositivo attuativo dovrà disciplinare molte delle azioni enunciate in generale nella LR, cercando di dare alla Valutazione del Danno Sanitario un’accezione propositiva e non difensiva, dove il Danno sanitario, già avvenuto e per questo già studiato, dovrebbe servire per effettuare stime preventive di impatto sulla salute in accezione preventiva.

Anche in considerazione dell’elevata conflittualità esistente e prevedibile, ritengo che ci sia bisogno di una fase molto ben strutturata e fortemente collaborativa. Le procedure formalizzate di Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) (si veda ad esempio: http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/moniter/quaderni/02_VIS.pdf) ed in particolare di Valutazione Integrata di Impatto Ambiente e Salute (VIIAS), possono aiutare nella definizione del regolamento, specie per quanto riguarda i metodi e le tecniche di partecipazione e comunicazione e di valutazione dell’efficacia dei provvedimenti sulla effettiva riduzione dei fattori di rischio e degli effetti sulla salute correlati.

La previsione di una conferenza di consenso tra i deversi soggetti interessati potrebbe rappresentare un utile punto di partenza.

Vai all'articolo su epiprev.it Versione Google AMP