Disuguaglianze di salute negli ex-lavoratori esposti ad amianto
Abbiamo davvero apprezzato il lavoro di Chellini et al.1 che illustra una delle possibili strategie per il controllo delle malattie correlate ad amianto nei lavoratori ex-esposti. L’Italia è orgogliosamente una delle 66 nazioni nel mondo ad aver bandito l’amianto, nel 1992: una decisione di sanità pubblica appropriata, anche se gravosa per l’economia, che molti Paesi (inclusi gli Stati Uniti d’America, la Russia, l’India e la Cina) non hanno ancora adottato.2
In tutto il mondo, i lavoratori che usano l’amianto oppure quelli che – nei Paesi dove è stato proibito – lo rimuovono sono soggetti a sorveglianza sanitaria. Tuttavia, data la lunga latenza degli effetti dell’esposizione, la sorveglianza sanitaria dovrebbe proseguire per molti anni anche dopo la fine del rapporto lavorativo, ma non è chiaro chi possa organizzare e pagare per questo servizio.3-6 La sorveglianza sanitaria nei lavoratori ex-esposti all’amianto obbedisce a ragioni di etica sociale e la sua sostenibilità deve avere basi concrete. I programmi di sorveglianza sanitaria per tali lavoratori devono basarsi su un’accurata valutazione del rischio. I vantaggi e gli svantaggi di ciascun esame diagnostico, i costi e la questione del consenso informato devono essere chiariti. Il divieto di visitare i lavoratori soltanto per ragioni medico-legali, come stabilito dal codice etico dell’ICOH,7 suggerisce di usare solo gli esami diagnostici che consentano un reale vantaggio in termini di sopravvivenza o di migliore qualità di vita. Diversi studi hanno confermato l’efficacia dello screening con la TC del torace a basso dosaggio nella riduzione della mortalità per carcinoma polmonare tra i lavoratori ex-esposti all’amianto.8
In Italia, specifici programmi di sorveglianza sanitaria regionali sono stati finanziati da Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Veneto, Campania e Sardegna, che sono solo 8 delle 20 Regioni italiane. Le altre hanno organizzato soltanto un centro di informazioni o assolutamente nulla. Inoltre, ci sono diverse differenze tra gli approcci attivi, che consistono nella ricerca diretta dei lavoratori (Lombardia e Campania) e quelli passivi (Emilia-Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Umbria, Veneto e Sardegna), oltre che differenze riguardanti i servizi sanitari responsabili di effettuare le indagini sanitarie negli ex-esposti, che sono i medici di medicina generale in Piemonte, i servizi di medicina del lavoro ospedalieri in Lombardia e le ASL in tutte le altre Regioni.9 Ci sono anche minori differenze riguardanti sia le caratteristiche dei soggetti coinvolti negli interventi sia i protocolli sanitari utilizzati. Ma soprattutto, attualmente non ci sono dati sul loro rapporto costo-beneficio.9
L’evidente disparità nel trattamento dei lavoratori in differenti parti del Paese dovrebbe essere superato da un documento della Conferenza permanente Stato-Regioni, che nel febbraio del 2018 ha proposto un Piano nazionale per la sorveglianza obbligatoria di tutti i lavoratori ex-esposti all’amianto.10 Lo screening sanitario dovrebbe essere garantito dalle ASL, con la collaborazione dell’Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e del Ministero della salute. Anche se questo Piano indica la direzione da seguire, sfortunatamente esso non affronta il problema delle risorse etiche, tecniche ed economiche necessarie per portarlo a termine. Abbiamo il timore che l’amianto sarà un’altra fonte di disuguaglianza di salute tra le Regioni ricche e quelle povere del nostro Paese. La Costituzione italiana stabilisce, all’articolo 32, che la Repubblica tutela la salute come un fondamentale diritto dell’individuo e un interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Inoltre, stabilisce, all’articolo 3, l’uguaglianza formale e sostanziale di tutti i cittadini. Questo impegna la Repubblica a rimuovere ogni barriera sociale ed economica e a fornire ai più deboli i mezzi per esercitare i loro diritti in modo efficace. Le disparità economiche e organizzative tra le Regioni impediscono, però, la realizzazione di questo principio. Noi proponiamo che il Piano nazionale abbia un fondo di finanziamento specifico, che sia indipendente dalle risorse regionali e sia commisurato alla necessità di garantire la sorveglianza sanitaria post-esposizione a tutti quei lavoratori che hanno lavorato con l’amianto, a prescindere dalla loro residenza.
Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
Bibliografia
- Chellini E, Battisti F, Pellegri M et al. Health surveillance programme for workers with past asbestos exposure in Tuscany Region (Central Italy). Epidemiol Prev 2018;42(2):171-77.
- Consonni D, De Matteis S. Cancer and work: world’s impact estimates. Epidemiol Prev 2017;41(5-6):308-09.
- Chirico F. Health Surveillance in Italian workers formerly exposed to asbestos: a call to action for policy makers. Ann Ig 2016;28(5):373-75.
- Magnavita N. La sorveglianza sanitaria per gli ex esposti ad asbesto. Med Lav 2000;91(2):169-71.
- Sacco A, Magnavita N. La sorveglianza sanitaria nei lavoratori ex-esposti ad amianto. Med Lav 2001;92:356-57.
- Magnavita N. Post-exposure medical surveillance of workers exposed to ionizing radiation. Health Phys 2003;84(2):266.
- International Code of Ethics for Occupational Health Professionals (ICOH). Third Edition. Helsinki 2014.
- Consonni D, Pesatori AC. Diagnosi precoce del cancro del polmone in lavoratori esposti a cancerogeni. Med Lav 2018;109(6):481-83.
- Oddone E, Taino G, Gremita C, Corradi M. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex-esposti ad asbesto: Criticità e protocolli di intervento. G Ital Med Lav Erg 2015;37(4):201-08.
- Intesa, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera a), e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sull’adozione del protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti all’amianto. Disponibile all’indirizzo: http://www.regioni.it/scuola-lavoro/2018/02/27/conferenza-stato-regioni-del-22-02-2018-intesa-sulladozione-del-protocollo-di-sorveglianza-sanitaria-dei-lavoratori-ex-esposti-allamianto-552008/