Lettere
10/08/2010

La giustizia penale al bancone del ricercatore

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In Italia è in corso un dibattito relativo alla revisione del «Codice della proprietà industriale».1 Una proposta è stata redatta dal Ministero per lo sviluppo economico. Gli articoli 86 e 87 della proposta, che riguardano gli «adempimenti in materia di invenzioni biotecnologiche », sono di grande rilievo per coloro che lavorano con materiale biologico conservato nelle biobanche. Come è noto, le biobanche sono una risorsa essenziale per la ricerca in molti settori, incluso quello epidemiologico.

In base all’articolo 86, «la domanda di brevetto relativa a una invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana deve essere corredata dall’espresso consenso, libero e informato, a tale prelievo e utilizzazione, della persona da cui è stato prelevato tale materiale, in base alla normativa vigente».

Nella direttiva 98/44/EC sulla protezione delle invenzioni biotecnologiche si trova soltanto un cenno al tema del consenso informato.2 L’Italia, diversamente da altri Paesi europei, ha invece introdotto esplicitamente il consenso informato nella legge di recepimento della direttiva stessa.3 Il tema del consenso informato per l’utilizzo di campioni biologici è controverso,4 ma la proposta redatta dalMinistero, che prevede il consenso, è coerente con la già citata legge di recepimento. Ciò che desta maggiore perplessità e preoccupazione è quanto previsto dall’articolo 87 dellamedesima proposta: «Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, chiunque, al fine di precettare una invenzione utilizzamateriale biologico di origine umana, essendo a conoscenza del fatto che esso è stato prelevato ovvero utilizzato per tali fini senza il consenso espresso di chi ne può disporre, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni». Il paragone tra tale sanzione penale e le sanzioni vigenti in Italia per gravi reati e crimini sorge spontaneo. Ci si può domandare se il carcere sia lo strumento più idoneo per promuovere l’etica e la deontologia professionale dei ricercatori.

Bibliografia

  1. DLgs 10 febbraio 2005, n. 30. Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. Gazzetta Ufficiale Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4.03.05; n. 52 (suppl. ord. 28).
  2. Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 30.07.98, L213:13-21.
  3. Parlamento Italiano. Legge 22 febbraio 2006, n. 78. Conversione in legge, conmodificazioni, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale 10.03.06; n. 58.
  4. Petrini C. “Broad” consent, exceptions to consent and the question of using biological samples for research purposes different fromthe initial collection purpose. Soc Sci Med 2010; 70: 217-20.
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