Attualità
23/02/2011

Ruolo e affidabilità dei periti in tribunale

Credo che Epidemiologia & Prevenzione non debba esprimersi sul caso specifico che ha suscitato la lettera di Angelo Gino Levis1 e quella successiva di Susanna Lagorio e Paolo Vecchia.2 Ma penso che queste lettere siano molto utili per riproporre l’argomento dell’epidemiologia in tribunale. È un argomento importante, che si inserisce nel filone “come comunicare” sui cui la rivista aveva già tentato di attrarre l’attenzione degli epidemiologi italiani.

Cinque anni fa, sulle pagine di E&P, Luca Masera, docente di diritto penale presso l’università di Brescia, aveva posto se la comunità scientifica sia in grado di elaborare procedure tali da condurre all’individuazione di soggetti a cui riconoscere (per la loro competenza e capacità di essere imparziali in relazione a una res giudicandi) la legittimazione a emettere giudizi scientifici vincolanti in sede giudiziaria. Oppure, chiedeva Masera, la pluralità di voci nel mondo scientifico rende irrealizzabile questo obiettivo e non rimane che affidarsi alla capacità di giudizio e alla autoritas del giudice?3

Una risposta alla domanda di Luca Masera è venuta da Roberto Zanetti, del CPO Piemonte, il quale aveva espresso un netto parere contrario all’ipotesi tanto di un albo di periti quanto di una delega alla comunità scientifica per l’individuazione di coloro destinati a farne parte. Zanetti aveva anche auspicato l’attuazione di criteri di razionalità (e non di redistribuzione del potere) per un vincolo tra sfera tecnica e sfera giuridica.4
Negli Stati Uniti, il famoso caso Daubert contro Merrell Dow Pharmaceuticals agli inizi degli anni Novanta ha preso una posizione sulla questione, indicando che la funzione dei giudici è quella di agire come custodi (gatekeepers) per assicurare che gli indizi scientifici portati dal perito siano pertinenti e attendibili (relevant e reliable nell’originale). Da esso sono derivate diverse linee guida, come quelle menzionate nella bibliografia della lettera di Susanna Lagorio e Paolo Vecchia.
In Italia, i quesiti posti da Masera sono tuttora validi. Inoltre, nel nuovo millennio è aumentato il numero di circostanze in cui agli epidemiologi italiani è stato chiesto di esprimersi in tribunale sulla esistenza o meno di rapporti causali, soprattutto per patologie professionali. Ciò è avvenuto per processi clamorosi, come quello di Marghera e quello in corso sulla Eternit a Torino, ma anche in di processi meno mega, che tuttavia permettono di costruire una banca di sentenze meritevole di analisi.

A proposito di un albo di periti, in realtà, l’articolo 67 del codice di procedura penale stabilisce che il giudice scelga il perito tra gli iscritti in appositi albi (da costituirsi presso ciascun tribunale). Le expertise richieste per fare parte dell’albo includono la medicina legale e la psichiatria, ma non la medicina del lavoro e l’epidemiologia. Il codice comunque lascia libero il giudice di nominare come perito un esperto non iscritto agli albi, dando ragione della scelta nell’ordinanza di nomina, preferendo una persona attiva presso un ente pubblico ed evitando coloro che abbiano svolto consulenza di parte in procedimenti collegati. In sede di processo civile, le regole non sono molto diverse.

Tante questioni ancora aperte

Oltre alla natura del rapporto che deve vigere tra giudici e periti, sarebbe interessante che i lettori di Epidemiologia&Prevenzione si esprimessero anche su altre questioni, rilevanti soprattutto in sede penale, dove, di fronte a un eccesso di casi di una malattia a eziologia multifattoriale, ai periti viene richiesto di giudicare, soggetto per soggetto, “oltre ogni ragionevole dubbio” sulla natura causale (o meno) di una associazione. In quale modo fare fronte alla nota difficoltà di identificare con nome e cognome i soggetti che non si sarebbero ammalati se non ci fosse stata esposizione? “Oltre ogni ragionevole dubbio” è qualcosa di ben diverso dalla valutazione che la natura causale di una associazione “è più probabile che improbabile”, equivalente alla constatazione di un rischio relativo di 2.

Altro argomento meritevole di approfondimento e trattato di sfuggita nelle linee guida è quello degli interessi dei consulenti e dei conflitti che si possono creare tra tali interessi e il rigore scientifico necessario per affrontare i problemi propri di una vertenza.

Ancora, è perfettamente condivisile l’incompatibilità – prevista dal codice di procedura penale – tra la funzione di perito del giudice e la consulenza di parte “in procedimenti collegati”. Ma su quali parametri va stabilito il “collegamento” tra un procedimento e un altro? Sul tipo di procedimento? Sulla natura dei rischi o delle malattie prese in considerazione? Sulla fisionomia degli imputati e della parte civile? E debbono essere considerate di parte le consulenze per il pubblico ministero?

Infine, un commento di ordine generale. Nel rispetto dell’autonomia e del ruolo della magistratura (valori fondamentali in questa fase storica del nostro Paese), ciascuno è ampiamente libero di criticare una sentenza, portando elementi a sostegno della propria critica. È anzi auspicabile che ciò avvenga. Ma è altrettanto auspicabile che i dissensi vengano espressi in una prospettiva più ampia, che cerchi di valutare tanto il peso dei (possibili) “falsi positivi” quanto quello dei (possibili) “falsi negativi”. Non dico nulla di originale ricordando che nel nostro paese il numero dei tumori professionali (meritevoli di giustizia) stimabile a tavolino con metodo scientifico è ancora oggi grandemente superiore al numero di quelli che vengono ufficialmente riconosciuti e indennizzati. Va dato atto all’INAIL che il divario oggi è inferiore a venti anni fa. Ma permane una palese ingiustizia, certamente non attribuibile soltanto all’istituto assicuratore, ma sufficiente per auspicare che venga affrontata con lo stesso rigore scientifico della dissezione che oggi si può tentare di singole sentenze.

Bibliografia

1. Levis AG. Un tribunale riconosce il nesso tra uso di telefoni mobili e l’insorgenza di una patologia tumorale. Epidemiol Prev 2010; 34 (1-2): 2.
2. Lagorio S, Vecchia P. Lo studio Interphone è indipendente? E&P di Mezzo, gennaio 2011, consultabile sul sito www.epiprev.it. e a breve in stampa su Epidemiol Prev 2011.
3. Masera L. Giudice e perito in tribunale: spunti per un dibattito. Epidemiol Prev 2005; 29 (5-6): 305-306.
4. Zanetti R. Il sapere scientifico in tribunale. Epidemiol Prev 2005; 29 (5-6): 306-309.

Letture consigliate

Consulta i testi della rubrica Epidemiologia in tribunale presenti sul sito di E&P www.epiprev.it

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