Attualità
10/08/2010

Il nuovo sistema ECM: la svolta di quest'anno

Il primo gennaio 2010 ha segnato una svolta nel sistema nazionale ECM. È terminata ufficialmente in tale data la fase sperimentale, ricca di luci e ombre. Lo snodo è stata la decisione da parte della Commissione nazionale ECM, grazie all’accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni del primo agosto 2007, di non accreditare più i singoli eventi formativi ma di accreditare direttamente i provider. In questo modo la responsabilità di assegnare i crediti ECM e di erogarli passa sulle spalle dei provider che devono avere requisiti stringenti, rispettare la nuova norma ed essere sottoposti a visite ispettive da parte dell’AGENAS, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari nazionali, la nuova casa dell’ECM, dopo il decennio ministeriale.

Come facilmente ipotizzabile, il passaggio alla nuova fase non è stato semplice e per quanto riguarda la formazione residenziale ha dovuto prevedere un doppio binario per quest’anno: fino al 31 dicembre, infatti, i singoli eventi residenziali verranno accreditati dalla Commissione nazionale ECM con il vecchio sistema, mentre a partire dal primo gennaio 2011 non sarà più possibile seguire questa via (a meno di ulteriori proroghe) e chi vorrà organizzare eventi residenziali dovrà essere provider accreditato oppure appoggiarsi a un provider accreditato per realizzare corsi ECM.

Da aprile 2010 è invece diventato completamente operativo il nuovo sistema per la formazione a distanza (FAD) con l’accreditamento dei primi 40 provider nazionali che hanno iniziato a erogare i propri corsi a distanza accreditandoli direttamente. A oggi (26 luglio 2010) sono stati accreditati 91 provider nazionali, per un totale di 398 eventi FAD (gli unici a oggi che possono seguire questo iter).

Accanto all’accreditamento nazionale sono stati o verranno avviati gli accreditamenti regionali. Ogni regione dovrà accreditare propri provider che svolgeranno le funzioni di formazione nel contesto regionale. Ciò vale sia per gli eventi residenziali sia per la formazione a distanza che potrà essere erogata solo agli operatori sanitari della singola regione, con la possibilità di chiedere una deroga direttamente alla Commissione nazionale ECM per accreditare singoli programmi formativi a livello nazionale. L’accreditamento regionale è obbligatorio per le ASL e le aziende ospedaliere della regione. Molte regioni non hanno però ancora normato al riguardo, creando quindi incertezza sulla programmazione delle attività formative di quest’anno e soprattutto del prossimo.

I requisiti minimi per diventare provider sono identici a livello nazionale e regionale, ogni regione però può porre dei limiti più stringenti; l’esempio è la Lombardia, che richiede la certificazione di qualità ISO 9001:2008 in ambito di formazione a distanza e residenziale, mentre per l’accreditamento nazionale basta dimostrare di avere un sistema interno di qualità simile a quello richiesto dalla norma ISO 9001:2008. Diversi sono anche i cospicui contributi che i vari provider devono versare nella casse degli enti accreditanti, per esempio a livello nazionale non viene fatta alcuna distinzione tra enti pubblici ed enti privati, ma solo una minima differenza di contributi tra eventi realizzati con sponsor ed eventi senza sponsor; a livello regionale invece (l’esempio è sempre la Lombardia che è stata la prima a normare al riguardo) è stata stabilito un contributo annuo molto basso per gli enti pubblici e contributi molto più alti per gli enti privati con, tra l’altro, alcune anomalie che dovrebbero essere mendate (per esempio il fatto che ordini e collegi professionali abbiano un trattamento analogo agli enti privati).

Muoversi in questo ginepraio non sarà facile, tant’è vero che si può dire sia nata una nuova professione, quella dei provider appunto. Secondo le intenzioni del Ministero della salute, il nuovo sistema dovrebbe ridurre radicalmente il numero dei provider: se in precedenza quasi 20.000 soggetti avevano accreditato almeno un evento, ora si stima che i provider accreditati a livello nazionale non supereranno qualche migliaia. L’obiettivo ovviamente è quello di avere una maggiore qualità, per garantire la quale occorre che i controlli condotti dagli ispettori della Commissione nazionale ECM siano serrati e stringenti. La presenza di sanzioni applicate potrà garantire gli operatori sanitari della qualità e indipendenza di quanto viene loro proposto. Sono questi infatti i due corni fondamentali: la qualità di quanto viene offerto e l’indipendenza dei contenuti rispetto alle pressioni di eventuali sponsor. Per quanto concerne la qualità balza subito all’occhio una discrepanza che a pensarci bene fa sorridere: mentre per gli eventi FAD è detto esplicitamente che i programmi proposti devono essere evidence-based, ciò non sembra valere per gli eventi residenziali: insomma in aula si può dir ciò che si vuole, a distanza no, forse applicando l’antico motto «verba volant scripta manent». Ma non basta che i contenuti siano evidence based, occorre anche che non siano influenzati dai conflitti d’interesse. La nuova norma al riguardo detta regole chiare e si vedrà quanto verranno applicate nella pratica quotidiana: in sintesi l’azienda farmaceutica o medicale che vuole sponsorizzare un evento formativo deve firmare un contratto con il provider da cui risulti la destinazone dei fondi e l’assoluta indipendenza del provider nella scelta dei relatori, dei discenti e degli argomenti da trattare. Sono stati anche stabiliti quali siano i limiti di presenza di eventuali messaggi promozionali all’interno di un evento (residenziale o FAD) sponsorizzato.

Le intenzioni, come si vede, sembrano le migliori ma è inutile mettersi un paraocchi: la letteratura internazionale sui conflitti d’interesse in ambito di educazione medica continua non lascia dubbi al riguardo e il timore è che si trovi rapidamente il modo di aggirare queste regole o comunque di disapplicarle. È su questo punto che dovrebbero concentrarsi le verifiche ispettive, per far emergere comportamenti scorretti.

Ciò vale anche per i paletti che sono stati posti nell’assegnazione dei crediti. Il numero di crediti ECM che un provider può assegnare a un singolo evento (residenziale, FAD o formazione sul campo) è definito da criteri a priori ben chiari che riguardano il tipo di evento e la sua durata. In tal senso è stato deciso che i convegni non possono più essere una sorta di creditificio: ogni ora di presenza a un convegno può dare solo 0,20 crediti ECM e il massimo di crediti ECM che un convegno di più giorni può dare è di 5, non cumulabili per altro con quelli ottenuti in simposi satellite (spesso sponsorizzati) nell’ambito dello stesso convegno.

Per la FAD è stato introdotto anche un altro importante paletto per poter assegnare i crediti: le domande e le risposte devono essere in ordine randomizzato (esigenza evidentemente non sentita per la formazione residenziale).

Vista la possibilità oggi di acquisire crediti ECM attraverso varie tipologie formative, sorge spontanea la domanda che molti operatori sanitari hanno già avanzato: «dei 50 crediti annui da acquisire, quanti possono essere in una modalità formativa e quanti in un’altra?». Insomma quanta FAD, quanta residenziale e quanta formazione sul campo? La norma non pone limiti particolari, un operatore potrebbe ottenere il 100% dei propri crediti con la FAD, ma ci sono due eccezioni. La prima riguarda gli infermieri per cui è sancito ufficialmente che possono ottenere al massimo il 60% dei propri crediti con la FAD. La seconda riguarda le singole regioni che per i propri operatori sanitari possono decidere diversamente, per sempio la Lombardia ha posto un massimo del 50% per i crediti acquisiti via FAD. Come si vede il futuro, in tempi di federalismo sanitario e fiscale, si prevede quanto mai intricato tra norme a valore nazionale e norme locali tra loro contrastanti.

D’altra parte il nuovo sistema ECM nasce molto più articolato rispetto al passato: infatti, oltre alla Commissione nazionale ECM, sono stati creati altri organismi che dovrebbero essere a pieno regime per far funzionare correttamente la macchina. Questi sono:

  • il Comitato di garanzia per l’indipendenza della formazione continua dal sistema di sponsorizzazione;
  • il Comitato tecnico delle regioni, che assicura la partecipazione di tutte le regioni e province autonome attraverso componenti designati dalla Commissione salute;
  • l’Osservatorio nazionale, composto da esperti nel campo della formazione e della valutazione di qualità dei singoli professionisti, delle attività e delle organizzazioni sanitarie, designati dalla Conferenza Stato-Regioni (5 componenti) e dal Comitato di presidenza della Commissione nazionale (6 componenti);
  • il COGEAPS (www.cogeaps.it), che ha il ruolo di gestore dell’anagrafe nazionale dei crediti formativi;
  • la Consulta nazionale della formazione permanente, organo tecnico di consulenza composto da rappresentanti di società scientifiche, organizzazioni sindacali, associazioni di provider, associazioni di tutela.

Il pericolo è che la complessità della macchina porti a molta burocrazia con una riduzione di efficienza, anche se il disegno iniziale vuole essere virtuoso e garante che gli operatori sanitari italiani possano avere una formazione di qualità.

L’auspicio è che tutto funzioni e soprattutto che si possano sperimentare nuovi modelli. Al Convegno sull’ECM di Cernobbio del settembre dell’anno scorso in diversi interventi di membri della Commissione ECM si è parlato di fondi già stanziati per un bando di ricerca sulla formazione e su nuove modalità, è stata indicata anche una cifra globale di circa due milioni di euro, ma la pubblicazione di questo bando, che si diceva prossima, è ancora di là a venire. La pubblicazione del bando sarebbe un segnale davvero positivo, perché sposterebbe per una volta l’attenzione dall’erogare i crediti all’erogare formazione per convincere gli operatori sanitari che formarsi è fondamentale e che i crediti ECM non sono l’obiettivo, ma solo una ricaduta certificativa.

Conflitti d’interesse: Pietro Dri è direttore di Zadig, Provider nazionale ECM accreditato

Bibliografia

Per consultare la normativa nazionale: http://ape.agenas.it/Normativa.aspx

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